Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21538 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 30/12/1966
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1728/2023 la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, nel gi avente ad oggetto la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 21.10.2 confronti di NOME COGNOME ha annullato il provvedimento impugnato in rela al capo B) dell’imputazione per intervenuta prescrizione del reato, e ha disposto per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna per la rideterminazi trattamento sanzionatorio in ordine al capo A) dell’imputazione.
All’udienza fissata per ia celebrazione del giudizio, svoltosi nelle forme della orale, nessuno compariva per le parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME ritualmente citate.
La Corte di appello di Bologna emetteva dispositivo rideterminando la pena a car NOME COGNOME in relazione al capo A). Successivamente, in data 17.10. veniva emessa ordinanza n. 874/2024 di correzione di errore materiale nel dispo che veniva integrato con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese proce in favore della parte civile, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge
Ha P roposto ricorso l’imnutato, lamentando violazione di leacie e vizio di motivaz art. 606, co.1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., per avere il giudice del rinvio l’imputato al pagamento delle spese in favore delle parti civili senza che le stess partecipato alla discussione orale tenutasi alli udienza fissata per la celebr giudizio di appello.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il giudizi di appello si sia svolto con contraddittorio gale e non cartolare, è necessario c richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovver esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficie mantenere il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scr udienza ( Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Rv. 284725). Si è infatti chiari disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod.proc.pen., presuppone che il giudice aualità della partecipazione al nrocesso della oarte civile, avendo auest’ultima
coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del co sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore
civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato telematicamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/
285598). Il principio è stato ribadito recentemente anche dalle Sezioni Unite di q
(Sez. U – n. 27727 del 14/12/2023, COGNOME, Rv. 286581-03).
3. Nel caso di specie trovano applicazione i principi suesposti, stante la mancata par delle parti civili all’udienza di discussione orale tenutasi in data 03.10.20
celebrato il giudizio di appello.
4. Deve inoltre aggiungersi che, secondo il più recente orientamento della giurispr questa Corte di legittimità, non sussiste l’interesse della parte civile a parteci
di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione i determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti ge
trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla respo
(Sez. 5 – , n. 36045 del 09/07/2024, GLYPH Buffa, GLYPH Rv. 286894 GLYPH 01; Sez. 3 -‘ n. 4 del 04/10/2023, Repetto, Rv. 285697 – 01).
Segue a quanto esposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugna riferimento alle statuizioni slitta condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenu per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, oltre oneri e accessori previ
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione dii con ricorrente al pagamento delle spese di giudizio alle parti civili, statuizione ch
Così deciso in Roma in data 8 maggio 2025.