Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7695 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7695 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a GELA il 30/12/1982
NOME nato a GELA il 29/02/1968
NOME COGNOME nato a GELA il 07/11/1967
NOME nato a GELA il 19/05/1972
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna di NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese nei confronti delle parti civili non costituite ed il rigetto dei ricorsi nel resto. Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso nei confronti di NOME
NOME
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA, sostituto processuale come da nomina depositata in udienza, dell’Avv. COGNOME NOME del foro di MESSINA in difesa di COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alle nota spese.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA, sostituto processuale come da nomina depositata in udienza, dell’Avv. COGNOME del foro di GELA in difesa di COGNOME NOME COGNOME chiedendo l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA, sostituto processuale come da nomina depositata in udienza, NOME COGNOME del foro di GELA in difesa di NOME e NOME chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/11/2022 il Tribunale di Gela dichiarava, per quanto di interesse,
–NOME COGNOME colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), b), n), o, s), t), gg), Il), iii), jjj), e kkk) e, computata la recidiva, ritenuta la continuazione i reati nonché con i fatti già riuniti in continuazione di cui all’ordinanza emessa dal Tribunale di Gela il 28/11/2018, lo condannava all’ulteriore aumento di pena di anni 4 di reclusione;
–NOME COGNOME colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), III) – p.o. NOME COGNOME, e mmm) e, ritenuta la continuazione interna nonché con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 17/02/2006, irr. il 08/01/2008, lo condannava alla pena complessiva di anni 16 mesi 4 di reclusione;
–NOME COGNOME colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), f), e iii) e, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione interna, lo condannava alla pena di anni 9 mesi 4 di reclusione;
–NOME COGNOME colpevole del reato a lui ascritto al capo g) e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 628 n. 3 cod. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, computata a carico l’aggravante di cui all’art. 7 I. 203 del 1991, lo condannava alla pena di anni 7 di reclusione ed C 1500 di multa.
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato NOME COGNOME per intervenuta rinuncia dello stesso; in accoglimento delle richieste di concordato formulate ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha inoltre:
-previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ferma la continuazione interna ed esterna, rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in anni 12 di reclusione
-previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuto più grave il reato sub a), e ritenuta la continuazione con i reati sub f) e iii), rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME in anni 7 di reclusione
-previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ferma la ritenuta circostanza di cui all’art. 7 I. 203 del 1991, rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME in anni 5 di reclusione ed C 1200 di multa.
Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati.
3.1. NOME COGNOME, per il tramite dell’avv. NOME COGNOME con il primo atto, propone un motivo unico con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 599 bis, 129 e 125 cod. proc. pen.
La Corte ha omesso di argomentare circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento; la Corte avrebbe dovuto valutare se ricorresse taluna delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Con ulteriore atto, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 541 cod. proc. pen., per avere la Corte condannato l’imputato in solido al pagamento delle spese in favore di persona offesa (NOME COGNOME non costituita nei suoi confronti.
3.2. NOME COGNOME per il tramite dell’avv. NOME COGNOME deduce un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge in relazione all’art. 7 I. 203 del 1991.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente la citata aggravante, sotto il profilo del metodo mafioso, non ricorrendone i presupposti; il primo Giudice aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 628 n. 3 cod. pen., non essendo mai stato l’imputato condannato per associazione mafiosa. Il Giudice di merito si è sottratto all’obbligo motivazionale sullo stesso incombente, non indicando alcuna circostanza evocativa del metodo mafioso.
3.3. NOME COGNOME, per il tramite dell’avv. NOME COGNOME formula un motivo unico con il quale denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 541 e 125 c. 3 cpp, per avere la Corte condannato l’imputato in solido al pagamento delle spese in favore delle parti civili COGNOME NOMECOGNOME NOME NOME e NOMECOGNOME e NOMECOGNOME non costituite nei suoi confronti.
3.4. NOME COGNOME, per il tramite dell’avv. NOME COGNOME propone un motivo unico con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 599 bis, 129 e 125 cod. proc. pen.: la Corte, preso atto delle rinunzie agli atti di impugnazione proposte sia dal Pm che dall’imputato, avrebbe dovuto condannare l’imputato rinunciante a rifondere le spese ex art. 592 cod. proc. pen. solo in parte qua e non già per intero, dal momento che aveva interposto appello anche il PM.
Con ulteriore atto, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 541 cod. proc. pen., per avere la Corte condannato l’imputato in solido al pagamento delle spese in favore di persona offesa (NOME COGNOME non costituita nei suoi confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso avanzato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Per pacifica opinione, nel perimetro dell’istituto regolato dall’art. 599-bis cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento della pena in appello) le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226715-01), qui non dedotta e non sussistente. La rinuncia parziale ai motivi di appello determina, d’altra parte, il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché sono precluse in Cassazione le censure attinenti ai motivi di appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, COGNOME, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 262448-01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 24926901). Ne deriva anche che il giudice di appello, rilevata la rinuncia dell’imputato ai motivi diversi da quelli ricadenti o influenti sulla pena, correttamente ne omette l’esame, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto, ai sensi dell’art. 597, comma 1, dello stesso codice, l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti che, una volta rinunciati, non possono essere presi in ulteriore considerazione; né è proponibile ricorso per cassazione, avendo la rinuncia effetti preclusivi sull’ulteriore svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262682-01; v. anche Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. È invece fondato il secondo motivo: dall’esame del fascicolo, consentito in ragione della natura della doglianza sollevata, è emerso che, come denunciato dal ricorrente, la persona offesa NOME COGNOME non risulta costituita in giudizio: ne deriva che l’imputato non poteva, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., essere condannato alla rifusione delle spese processuali, peraltro non sostenute dalla parte non costituita.
La sentenza impugnata va quindi annullata, in parte qua, senza rinvio.
Il ricorso avanzato nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME è inammissibile, per i medesimi motivi già evidenziati trattando il primo motivo di ricorso avanzato nell’interesse del coimputato COGNOME
L’imputato aveva chiesto, con i motivi d’appello, l’esclusione dell’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. (pagg. 11, 12 sentenza corte appello). All’udienza del 14/09/2023 il difensore e procuratore speciale dell’imputato chiedeva definirsi il processo con concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ed, in particolare, chiedeva determinarsi la pena finale in anni 5 di reclusione ed C 1.200 di multa così calcolata: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, pena base anni 3 mesi 9 di reclusione ed C 900 di multa, aumentata ex art. 7 I. 203 del 1991 in anni 5 di reclusione ed C 1200 di multa. Quindi il computo dell’aggravante ex art. 7 I. 203 del 1991, oggi art. 416 bis.1 cod. pen., è stato effettuato nel calcolo di pena concordata, con conseguente implicita rinuncia al motivo di appello.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
È fondato il ricorso avanzato nell’interesse di NOME COGNOME.
L’unica parte civile costituita conto NOME COGNOME è RAGIONE_SOCIALE. associazione antiracket G. COGNOME; erroneamente pertanto l’imputato è stato condannato, in solido con gli altri coimputati, a rifondere anche le spese processuali sostenute da COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME e NOME COGNOME, soggetti non costituiti nei suoi confronti.
L’impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio in relazione alla disposta condanna al pagamento delle spese processuali in favore di da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOMECOGNOME e NOMECOGNOME
Il ricorso avanzato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato limitatamente al secondo motivo.
4.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della condanna per intero alle spese processuali ex art. 592 cod. proc. pen., è infondato. È infatti irrilevante la circostanza che anche il Pubblico Ministero avesse rinunciato all’impugnazione proposta, dal momento che, ai sensi dell’art. 592 cod. proc. pen. solo le parti private (e non quindi la parte pubblica rinunciante), sono condannate al pagamento delle spese del procedimento.
4.2. È invece fondato il secondo motivo: dall’esame del fascicolo è emerso che, come denunciato dal ricorrente, la persona offesa NOME COGNOME non risulta costituita in giudizio: ne deriva che l’imputato non poteva, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen. essere condannato alla rifusione delle spese processuali, peraltro non sostenute dalla parte non costituita.
La sentenza impugnata va quindi annullata, in parte qua, senza rinvio.
GLYPH NOME COGNOME e NOME COGNOME vanno infine condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE NOME. COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME e COGNOME, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla condanna al pagamento delle spese della parte civile NOME COGNOME Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME Vincenzo NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla condanna al pagamento delle spese della parte civile NOME COGNOME Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge, a quelle sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME COGNOME NOME NOME che liquida in complessivi euro 7.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore