Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26832 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MEZZOLOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla condanna alle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 21 febbraio 2023, all’esito di rito abbreviato, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 424, comma primo, cod. pen., così riqualificato il fatto rispetto alla originaria imputazione (art. 423 cod. pen.), rigettando l’appello del Pubblico ministero che aveva chiesto la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 423 cod. pen.
La Corte territoriale ha, altresì, condannato l’imputato alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile nel grado di appello, liquidate come da dispositivo.
Il primo giudice aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, nonché al risarcimento del danno, in favore della parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, da determinarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale di euro 56.000,00.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando, con un unico e articolato, motivo, vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nella parte relativa al condanna dell’imputato, pronunciata dalla Corte territoriale, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel grado di appello, dalla parte civile.
Il ricorrente invoca l’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata limitatamente a tale punto della decisione, rilevando che la condanna alle spese non era stata chiesta dalla parte civile e che la sentenza di primo grado non era stata impugnata, né dall’imputato né dalla parte civile, ma soltanto dal Pubblico ministero, gravame che era stato rigettato.
3.L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, stante la mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modif. dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile sostenute in grado di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Va premesso che la sentenza di appello impugnata risulta emessa all’esito di giudizio di appello introdotto dalla parte pubblica che, a fronte della riqualificazione operata dal giudice di primo grado, aveva chiesto che il fatto ascritto a NOME COGNOME fosse riqualificato ai sensi dell’art. 423 cod. pen., secondo l’originaria contestazione per la quale l’imputato era stato tratto a giudizio.
Risulta dagli atti che il gravame proposto è stato rigettato con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
1.1. Ciò posto deve, in primo luogo, rilevarsi che dalla sintesi delle richieste formulate con rito camerale non partecipato, dalle parti costituite in grado di appello, riportate a p. 6 della sentenza di secondo grado, risulta che la parte civile si è limitata a chiedere l’accoglimento della impugnazione della parte pubblica.
L’esame degli atti ha consentito di acclarare, come notato dall’AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta, che, invece, sono state formulate dalla parte civile, oltre a conclusioni scritte, anche richieste di liquidazione come da nota spese (per l’importo di euro 2.836,00).
In ogni caso, si osserva che l’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede sanzione alla mancata produzione da parte della parte civile della apposita nota, sempre che la domanda di rifusione sia stata, sia pur genericamente proposta, domanda che è stata, comunque, depositata nel caso di specie (Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013, Durante, Rv. 255752 – 01; Sez. 5, n. 38942 del 27/10/2006, COGNOME; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, COGNOME, Rv. 214641).
1.2. In secondo luogo, si rileva che l’imputato non è soccombente nel giudizio, trattandosi di pronuncia che ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico ministero, in assenza di impugnazione incidentale da parte di COGNOME.
Invero, l’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l’onere delle spese va valutato, nell’ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all’esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultat infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 – 01)
Sul punto, deve, altresì, rilevarsi, come sottolineato dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta, che questa Corte ha affermato costantemente che, nell’ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero e di appello incidentale dell’imputato, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell’imputato, purché la sua partecipazione al giudizio sia dipesa dall’impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità, circostanza che non ricorre nel caso di specie (Sez. 6, n. 39479 del 30/05/2017, Campellone, Rv. 271387 – 01; Sez. 3, n. 41230 del 17/01/2018, C., Rv. 274064 – 01; n. 49718 del 04/11/2014, Rv. 261180 – 01)
Deriva da quanto sin qui esposto che la statuizione relativa alla condanna dell’imputato alle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile costituita deve essere espunta.
Sicché la sentenza impugnata va annullata, esclusivamente rispetto a tale statuizione, senza rinvio ex artt. 620 lett. d) e I), 622 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla statuizione di condanna di COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile in grado di appello, statuizione che elimina.
Così deciso, in data 21 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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