Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 7479  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESSA AURUNCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
letta la memoria dalléAVV_NOTAIO NOME COGNOME, nelléinteresse delléistante, con cui insiste nelliaccoglimento della richiesta.
udito il difensore
letta
L’istanza formulata dall’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, parte civile costituita nel procedimento a carico di NOME COGNOME, finalizzata alla correzi dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 47141/2022 ( sent. n. sez. 3088/2022), del 09/11/2022, dep. 13/12/2022, per essere stata omessa ogni statuizione relativa alla liquidazione delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita pa civile;
rilevato
che, con la citata sentenza, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Latina de 10/11/2021;
che, effettivamente, nella suddetta sentenza, non vi è alcuna statuizione relativa all liquidazione delle spese processuali sostenute nel giudizio dalla parte civile;
osservato
Che il giudizio di legittimità si è svolto con procedura cameralizzata e che risulta in at deposito, presso la cancelleria della Corte di cassazione, della memoria di costituzione della parte civile e della relativa nota spese, solo in data 09 novembre 2022, ovvero nello stesso giorno in cui il Collegio si è riunito per la decisione con procedura camerale;
richiamato
l’orientamento uniforme e costante della Suprema Corte – espresso in termini anche con riferimento ai procedimenti camerali ex art. 611 cod. proc. pen.( Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012, Mangione, Rv. 252215) – secondo cui il termine del quinto giorno antecedente all’udienza, per il deposito delle conclusioni delle parti priva nel giudizio di legittimità, previsto dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la memoria presentata della parte privata oltre tale termine deve ritenersi tardiva ( Sez.6, n. 13434 d 26/1/2021, COGNOME, Rv. 281148: «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all’udienza, per il deposito delle conclusion nel giudizio di legittimità, previsto dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costitu in detto giudizio.»; conforme Sez.1, n. 35305 del 21/5/2021, COGNOME, Rv. 281895 e Sez. 1, n. 23264 del 02/02/2021, COGNOME, non mass. che ha ritenuto tardive le conclusioni e la nota spese rassegnate dalla parte civile, senza il rispetto del termine dei cinque giorni.);
Considerato
In ogni caso, che la parte civile si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata e a inserire nella memoria la richiesta di liquidazione delle spese di costituzione, nel
quantificazione prospettata, senza però illustrare alcun aspetto, né di fatto, né di dir posto a fondamento delle conclusioni e, dunque, senza svolgere alcuna attività defensionale con deduzioni effettive e capaci di offrire un apporto alla decisione sulle questioni devol alla cognizione della Corte, sicché della semplice e sintetica attività di rassegna de conclusioni non può tenersi conto ai fini della liquidazione.
Richiamato
Il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 22671601), a tenore del quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione i camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611. cod. proc. pen., ovvero con ri camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsia causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrast pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi. Il principio è stato r costantemente in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, e, d ultimo, da Sez. Un. n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ), COGNOMECOGNOME in motivazione par. 20.
ritenuto
Pertanto, che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in della parte civile non è dovuta, e che al rigetto dell’istanza segue ex lege la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente procedura.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Così deciso in Roma, addì 10 gennaio 2024
‘ Il Consigliere estensore