Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 323 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 323 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo agli arresti domiciliari per 58 giorni (dal 26 ottobre 2021 al 23 dicembre 2021) /atteso che, pur essendo indicata come data di scarcerazione il 22 novembre 2021, scadendo il termine di espiazione pena in data 26 ottobre 2021, lo stesso era stato rimesso in libertà solo in data 23 dicembre 2021.
Ha liquidato quindi all’istante la somma di euro 6786,00, condannando il RAGIONE_SOCIALE a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 2880,00.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, formulando un solo motivo con cui ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 cod.Pmc.civ7 in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. ( e l’erronea applicazione dei principi regolatori RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese di lite nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione in caso di mancata costituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, ipotesi che ricorre nella specie/ atteso che il RAGIONE_SOCIALE non si é costituito e quindi non si é opposto alla pretesa di parte ricorrente.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata limitatamente alla condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Nella specie deve farsi applicazione del principio secondo cui nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, la pubblica amministrazione che non si sia opposta alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte interessata non può essere condannata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in suo favore, non potendo considerarsi in tutto o in parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649).
Applicando detto principio al caso di specie, ne consegue che, atteso che l’amministrazione non si era opposta alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che quest’ultimo è stato applicato dalla Corte
territoriale, l’Amministrazione non può essere considerata soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. , I> ; e ‘rtanto il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico RAGIONE_SOCIALEe parti che le avevano anticipate.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che va contestualmente eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di fronte alla Corte d’appello, liquidate in Euro 2880,00, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2025
Il Consigl GLYPH ensore
Il ?residente