Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20777 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: GLYPH OLQ 9:319 GLYPH t Adaf,, ì::(,(3 -, <A è-e, e/ COGNOME NOME NOME a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso l'ordinanza del 24/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE'ordinanza impugnata in ordine alla statuizione concernente le spese di giudizio
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME, in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore – in quanto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 6bis e 6ter, comma 1, 1.401/1989, 419, 582, 585 e 588 cod.pen. – nel periodo compreso tra il 31/03/2023 e il 17/04/2023, data nella quale l'ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame per difetto di gravità indiziaria con successiva emissione di decreto di archiviazione.
La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che si verteva in un'ipotesi di ingiustizia c.d. formale RAGIONE_SOCIALEa detenzione in relazione all'art.314, comma 2, cod.proc.pen., atteso il riconoscimento postumo del difetto di gravità indiziaria in ordine all'effettivo riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa persona del ricorrente.
In tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE'indennizzo, la Corte ha ritenuto riconoscibile al ricorrente una somma pari a C 235,82/2 moltiplicata per i giorni di detenzione (diciotto) e per un importo finale di C 2.122,38; ha ritenuto altresì di riconoscere un ulteriore somma in riferimento 1A 1(A/ ile e 'Ct n iarie voci di pregiudizio allegate dal ricorrente – alla sola presenza di un disturbo d'ansia da umore depresso, aumentando quindi la liquidazione in via equitativa all'importo finale di C 4.500,00.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale – in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt314, 315, 645 e 646 cod.proc.pen..
Ha dedotto che la Corte distrettuale aveva erroneamente disposto la condanna RAGIONE_SOCIALE'amministrazione resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate in C 2.300,00, oltre accessori; ha dedotto che la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite doveva considerarsi legittima nel solo caso in cui l'amministrazione medesima si costituisca svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a contrastare l'altrui pretesa, situazione non riscontrabile nel caso di specie in cui il RAGIONE_SOCIALE resistente non si era opposto alla domanda, con conseguente non concretizzazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, in riferimento al disposto RAGIONE_SOCIALE'art.91 cod.proc.civ..
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME limitatamente alla condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In relazione al thema decidendum, occorre preliminarmente verificare se sia ancora valido, alla luce RAGIONE_SOCIALEe modifiche che hanno investito l'art. 92 cod.proc.civ., il principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica RAGIONE_SOCIALEa domanda, a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, al RAGIONE_SOCIALE – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza RAGIONE_SOCIALE'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa RAGIONE_SOCIALE'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico RAGIONE_SOCIALE'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME Benedictis, Rv. 222264).
Difatti, l'art. 92 cod.proc.civ., nella attuale versione, introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 e convertito in I. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis al procedimento in esame, dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, all'esito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 77 del 2018 (anteriore al provvedimento impugNOME), qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Va, tuttavia, considerato che l'attivazione RAGIONE_SOCIALEa procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto,
sicché lo Stato, e per esso il RAGIONE_SOCIALE, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato.
Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche RAGIONE_SOCIALE'art. 92 cod.proc.civ. (Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 284649).
Applicando i predetti principi al caso di specie ne consegue che atteso che l'amministrazione non si era costituita nel relativo giudizio e lcQSe9jiiF la stessa non può essere considerata soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e cod.proc.civ.; con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico RAGIONE_SOCIALEe parti che le avevano anticipate.
Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che va contestualmente eliminata.
Nulla va disposto in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME limitatamente alla statuizione concernente la condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, statuizione che elimina.
Così deciso il 19 aprile 2024
Il Co
Il Presidente