Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28937 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma – in veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’opposizione presentata da NOME COGNOME, nei confronti di due cartelle di pagamento, che erano state a lui inoltrat dall’RAGIONE_SOCIALE e che inerivano al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie, dovute ex art. 616 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È anzitutto pacifico che – in tema di esecuzione della condanna al pagamento di spese e sanzioni processuali – il giudice dell’esecuzione penale sia chiamato a decidere in ordine alle questioni attinenti alla esistenza e validità de titolo, ai fini dell’esercizio dell’azione di recupero, ivi comprese quelle concernen la portata e il significato RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni; spetta al giudice civile, in la cognizione RAGIONE_SOCIALE ulteriori questioni, attinenti all’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265 – 01).
Giova poi richiamare l’ulteriore principio di diritto – parimenti di univoc significazione, nonché da tempo elaborato, ad opera di questa Corte – secondo il quale la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, relative al procedimento incidentale che si svolge in sede di riesame, ivi inclusa la fase che si tiene dinanz alla Corte di legittimità, non integra un titolo autonomo e suscettibile di aver immediata esecuzione; il recupero di tali spese postula, infatti, la definizione de procedimento principale, il cui esito – esclusivamente nel caso di condanna passata in giudicato, a carico dell’imputato debitore – può dare origine alla relativ procedura, volta al soddisfacimento della pretesa erariale (Sez. 6, n. 3399 del 30/10/1998 – dep. 1999, COGNOME Pozzo, Rv. 212210). Conseguentemente le spese processuali – e, così, la condanna alla sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – seguono la sorte del procedimento principale ed acquistano rilevanza, in vista della successiva esecuzione in concreto, solo in presenza di un
esito processuale sfavorevole per l’interessato, costituendo tale epilogo la scaturigine del procedimento relativo al recupero RAGIONE_SOCIALE spese stesse, che può coinvolgere il giudice dell’esecuzione penale, individuato a norma dell’art. 665 cod. proc. pen., laddove sorga questione sulla esistenza e validità del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, COGNOME, Rv. 277866 – 01; Sez. 3, n. 22338 del 09/03/2017, COGNOME, Rv. 269988 – 01; Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261897 – 01; Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258270 – 01).
A tale esegesi sistematica non si è attenuta la Corte di appello di Roma. Le spese processuali oggetto della suddetta pretesa, infatti, conseguono a due procedimenti di natura cautelare, che avevano entrambi natura incidentale, rispetto ad un unico procedimento principale; quest’ultimo è poi giunto all’epilogo, mediante l’emissione di sentenza di proscioglimento nei confronti del COGNOME (trattasi di decisione ormai divenuta irrevocabile). L’interessato, del resto, h fruito della riparazione per ingiusta detenzione, appunto in riferimento alla misura cautelare posta alla base dei suddetti procedimenti cautelari,
4.1. Andando più nello specifico, la cartella di pagamento recante n. 028 NUMERO_CARTA concerne l’impugnazione, dinanzi alla Corte di cassazione, proposta nei confronti della decisione assunta dal Tribunale del riesame, avverso l’ordinanza restrittiva della libertà personale adottata a carico del COGNOME; cartella distinta dal n. 028 2016 NUMERO_CARTA 000 si riferisc:e alle spese relative alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione, a seguito dell’impugnazione proposta dal ricorrente, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, confermativa dell’ordinanza cautelare. Entrambi i procedimenti erano inseriti nell’unico procedimento, culmiNOME nell’emissione della sentenza n. 9659/17 e, quindi, entrambe le cartelle non hanno ragione di essere, stante l’esito assolutorio dell’unico processo.
4.2. In diritto, giova brevemente ricordare come l’ampiezza del sindacato da compiere in sede di legittimità – in ordine alla struttura motivazionale del provvedimento avversato – debba spingersi fino alla verifica in ordine al fatto che quest’ultimo: – presenti una connotazione di effettività, risultando realmente in grado di delineare e chiarire le ragioni che il giudicante abbia assunto a fondamento della decisione adottata; – sia privo di forme di manifesta illogicità, in quanto supportato, nei tratti essenziali, da argomentazioni e percorsi deduttivi non affetti da evidenti errori, nell’applicazione dei canoni della logica; – non presen spunti di contraddittoria intrinseca, risultando anche esente da insormontabili incongruenze, di carattere logico o infratestuale, tra le sue diverse parti, ovvero anche immune da stridenti e insanabili contrasti logici tra le affermazioni in ese
presenti; – non risulti logicamente “inconciliabile” con “altri atti del process (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sosteg del ricorso), in modo tale che ne risulti vanificata o radicalmente inficiata l saldezza concettuale.
Poste tali coordinate teoriche, l’ordinanza impugnata è, ad un tempo, illogica, contraddittoria e travisante, nella parte in cui giunge alla conseguenza secondo la quale uno solo dei procedimenti cautelari, posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, abbia natura accessoria e incidentale, rispetto al processo culmiNOME con il proscioglimento del ricorrente.
5.1. Parimenti contraddittorio è il rigetto in toto della richiesta difensiva, ad onta dell’avvenuto riconoscimento del fatto che almeno uno dei due procedimenti fosse inserito nel processo principale, definito con la sentenza assolutoria della Corte di appello di Roma del 29/11/2017 (tale conclusione si compendia nella frase, di tenore perplesso, secondo la quale “Entrambe le cartelle esattoriali in questione riguardano dunque due procedimenti cautelari, uno solo dei quali sembra inserirsi nell’ambito del procedimento penale definito nel merito con sentenza assolutoria …”).
5.2. Erra il Giudice dell’esecuzione, poi, nel ritenere comunque valido ed efficace il titolo posto a fondamento della pretesa erariale, pure a fronte dell’effett evidentemente caducatorio, come detto esplicato dal giudicato assolutorio. Ed erra, infine, anche nel reputare che debba rimanere ferma la azionabilità del titolo recuperatorio RAGIONE_SOCIALE spese, ad onta dell’esito assolutorio del procedimento principale, per essere asseritamente consentito, in tal caso, fare esclusivamente ricorso alla tutela di tipo risarcitorio.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.