Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24665 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/11/1986
avverso la sentenza del 14/09/2023 del GIUDICE COGNOME di LA SPEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
I
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di Pace di La Spezia, con sentenza del 14 settembre 2023 condannava NOME alla pena di 5000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 10 D. Lgs. 286/98.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore, articolando un unico motivo di ricorso, avente ad oggetto l’omessa pronuncia della improcedibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 34 D.Lgs. 286/98.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Al ricorso, infatti, non è allegato uno specifico mandato ad impugnare, come richiesto dall’art. 581 co.4 quater cod. proc. pen., rilasciato dopo la pronuncia della sentenza del Giudice di Pace, in quanto nella nomina del difensore di fiducia e nella elezione di domicilio presso il medesimo non è contenuto lo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità.
Come è noto, infatti, nel caso di ricorso per cassazione proposto in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con procedimento “de plano” ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 4800 del 15/01/2024)
Né si può ritenere l’atto indirizzato alla Corte di Cassazione che contiene la nomina del difensore di fiducia e la elezione di domicilio un equipollente del mandato richiesto.
Una interpretazione estensiva è contraddetta sia dal tenore letterale della norma che richiede “uno specifico mandato”, che non può essere ritenuto implicitamente conferito in uno con la nomina di fiducia per la fase di legittimità, sia dalla ratio stessa della norma introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la cui finalità è quella di selezionare le impugnazioni e assicurare una sicura conoscenza del processo in capo al ricorrente, onde evitare, per quanto possibile, la pronuncia di sentenze suscettibili di rescissione.
1.2 Il motivo articolato dal ricorrente è manifestamente infondato, poiché la questione circa l’applicabilità dell’art. 34 D.Lgs 274/2000 non venne posta all’attenzione del Giudice di Pace e non fece parte del decisum e dunque non può essere sottoposta per la prima volta al vaglio della Corte di legittimità.
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d’ufficio
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dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del
“decisum” di improcedibilità la mancata opposizione dell’imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa;
ne deriva che la doglianza relativa all’improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità. (Sez. 1, Sentenza
n. 49171 del 28/09/2016).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000
a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024