Specificità del Ricorso in Cassazione: Guida Pratica per Evitare l’Inammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un aspetto cruciale, spesso sottovalutato, è la specificità del ricorso in Cassazione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico e non dettagliato sia destinato non solo al fallimento, ma anche a sanzioni economiche. Analizziamo insieme l’ordinanza per capire come formulare un atto di impugnazione efficace.
Il Caso in Esame: Un Appello Troppo Generico
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, per diverse violazioni della legge sul controllo delle armi (L. 110/1975). L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione. In sostanza, lamentava che la Corte d’Appello non avesse spiegato adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto alla base della sua condanna e non avesse risposto alle specifiche censure sollevate nel precedente atto di appello.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità per A-specificità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è lapidaria: il motivo presentato era manifestamente infondato per la sua ‘a-specificità’. Invece di contestare passaggi precisi della sentenza impugnata, il ricorso si limitava a enunciare principi giurisprudenziali astratti sulla motivazione, senza calarli nella realtà del caso concreto. Mancava, quindi, quel confronto critico e puntuale con la decisione di secondo grado che è l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: la Centralità della Specificità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine della procedura penale. Un atto di impugnazione, per essere valido, deve essere specifico. Questo significa che deve contenere l’indicazione precisa e determinata dei punti di fatto e delle questioni di diritto che si intendono sottoporre al giudice del gravame. Un ricorso che manca di tali requisiti è inidoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio.
I giudici hanno richiamato un precedente consolidato (Cass. n. 8065/2019), secondo cui chi lamenta l’omessa valutazione di un motivo di appello ha l’onere di:
1. Specificare il contenuto del motivo di appello che si assume non sia stato considerato.
2. Dimostrare la decisività di tale motivo, cioè spiegare perché, se fosse stato esaminato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
Il ricorso, in altre parole, deve essere ‘autosufficiente’: deve permettere alla Corte di Cassazione di comprendere le questioni sollevate senza dover cercare e consultare altri atti del processo. L’atto del ricorrente era, al contrario, ‘scarno’ e si risolveva in mere proposizioni teoriche, insufficienti a innescare il sindacato di legittimità della Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in commento non è solo una lezione di tecnica processuale, ma anche un monito severo. Un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione è prevista per i casi di colpa nell’aver proposto un’impugnazione ‘irrituale’, ossia priva dei requisiti minimi di legge.
L’insegnamento è chiaro: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima cura, precisione e diligenza. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia in termini generici. È indispensabile sezionare la sentenza impugnata, individuare i vizi specifici e argomentare in modo puntuale e pertinente, dimostrando perché la decisione è errata. In caso contrario, il rischio concreto è quello di veder naufragare le proprie ragioni in una pronuncia di inammissibilità, con un ulteriore aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Il ricorrente si è limitato a enunciare principi giuridici generali sul vizio di motivazione, senza indicare in modo preciso e dettagliato quali punti della sentenza di appello contestava e perché erano errati.
Cosa si intende per ‘specificità’ di un ricorso?
Per specificità si intende il requisito secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere una chiara e determinata indicazione delle parti della decisione che si criticano e delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica. L’atto deve consentire al giudice di comprendere pienamente le censure senza dover consultare altri documenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione. Nel caso di specie, la sanzione è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18500 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per più ipotesi di violazioni dell’art. 23 legge n. 110 del 1975 e deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione, lamentando la mancata indicazione dell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata fondata l’affermazione responsabilità, nonché il mancato confronto con specifiche censure contenute nell’appello;
ritenuto che si tratta di motivo manifestamente infondato per la sua aspecificità, risolvendosi il ricorso in scarne proposizioni limitate all’indicazione principi giurisprudenziali operanti in materia, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare;
ricordato che, invece, requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame e che, conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio;
richiamato in proposito l’arresto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità d specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ric contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatt da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 d 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso