Specificità Ricorso Penale: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità per Genericità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia dipende dal rigoroso rispetto di precisi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della specificità del ricorso penale, un principio cardine sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale. La vicenda analizzata offre uno spunto prezioso per comprendere quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per genericità, anche quando contesta tecniche di motivazione comuni come quella per relationem.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa aggravata. La difesa contestava la correttezza della motivazione della sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che non avesse adeguatamente provato gli elementi costitutivi del reato. L’appello si concentrava, tra le altre cose, sulla tecnica utilizzata dai giudici di secondo grado, che avevano confermato la prima sentenza rinviando in parte alla sua motivazione (per relationem).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura e del contenuto dell’atto di ricorso. Secondo i giudici, i motivi presentati erano privi dei necessari requisiti di specificità, risultando così generici e indeterminati da non poter essere esaminati.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso Penale
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del concetto di specificità. La Corte ha chiarito che la mancanza di specificità può essere valutata sotto un duplice profilo:
1. Intrinseco: quando le ragioni esposte sono vaghe, generiche o indeterminate in sé e per sé.
2. Estrinseco: quando i motivi appaiono tali perché non vi è correlazione tra le argomentazioni difensive e la complessità della motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso è solo apparentemente specifico se non si confronta punto per punto con le ragioni della decisione che intende criticare.
Nel caso di specie, la difesa aveva criticato in modo generico l’uso della motivazione per relationem da parte della Corte d’Appello. La Cassazione ha spiegato che tale tecnica è una ‘fisiologica evenienza processuale’ e diventa ‘patologica’ solo quando dissimula una totale assenza di motivazione su punti specifici sollevati dall’appellante. Il ricorrente, tuttavia, non aveva specificato quali questioni cruciali sarebbero state ignorate, né si era confrontato con l’apparato argomentativo autonomo che la Corte d’Appello aveva comunque sviluppato, in particolare riguardo all’individuazione dell’imputato quale autore del reato.
In sostanza, il ricorso non assolveva alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza offre un monito importante per gli operatori del diritto. Non è sufficiente presentare un ricorso che elenchi doglianze generiche. È necessario che l’atto di impugnazione sia costruito come una vera e propria contro-argomentazione rispetto alla sentenza impugnata. Questo significa:
* Analizzare in profondità la decisione da impugnare: individuare i passaggi logici e giuridici che si intendono contestare.
* Costruire una critica puntuale: ogni motivo di ricorso deve indicare con precisione la parte della sentenza criticata e le ragioni di fatto e di diritto che ne sostengono l’illegittimità o l’erroneità.
Evitare censure generiche: criticare una tecnica come la motivazione per relationem* richiede di dimostrare, nel caso concreto, come essa abbia leso il diritto di difesa, omettendo di rispondere a specifiche censure.
In assenza di questa specificità, il ricorso si trasforma in un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero se i motivi sono generici, indeterminati e non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Criticare l’uso della motivazione ‘per relationem’ è un motivo valido di ricorso?
Di per sé, non è sufficiente. Secondo la Corte, questa tecnica è legittima. Diventa un valido motivo di ricorso solo se l’appellante dimostra specificamente che essa ha mascherato una totale mancanza di motivazione su punti cruciali sollevati con l’appello.
Cosa significa che un ricorso deve assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata’?
Significa che il ricorso non può essere una semplice lamentela o una riproposizione di argomenti già respinti. Deve essere un’analisi critica, strutturata e puntuale che smonti le ragioni della decisione impugnata, mostrando perché sono errate in fatto o in diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10673 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10673 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 24/04/1986
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in punto di prova degli elementi costitutivi della truffa aggravata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 58 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello abbia rinviato per relationem al primo grado, l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto in maniera specifica dolendosi dell’utilizzo di questa tecnica, in quanto si tratta di una fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate, confrontandosi con l’apparato motivazionale sottoposto a critica, per come integrato dalle argomentazioni del primo giudice;
che, nel caso in esame, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui è evidentemente dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 ove la Corte disattende le doglianze difensive sull’individuazione dell’imputato quale autore del reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.