Specificità dei Motivi del Ricorso: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Nel complesso universo del diritto processuale penale, il principio di specificità dei motivi del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale. Non è sufficiente sentirsi lesi da una sentenza per poterla impugnare efficacemente; è necessario articolare le proprie doglianze in modo chiaro, preciso e pertinente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per approfondire questo tema, illustrando come la genericità e la mancanza di correlazione delle censure portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado e un nuovo esame della sua posizione.
La Decisione della Corte e la specificità dei motivi del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione – ovvero se l’imputato fosse colpevole o innocente – ma si è fermata a un livello preliminare, di carattere puramente procedurale. Secondo i giudici di legittimità, l’unico motivo di ricorso presentato era affetto da un vizio insanabile: la genericità e l’indeterminatezza.
I giudici hanno rilevato che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Mancanza di Correlazione
Un punto cruciale evidenziato dalla Corte è la cosiddetta “mancanza di correlazione”. Un ricorso non è generico solo quando le censure sono vaghe, ma anche quando non si confrontano direttamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. In altre parole, l’appellante non può ignorare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente, ma deve demolirlo punto per punto, evidenziando le specifiche criticità. L’atto di appello sembrava ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, limitandosi a riproporre argomenti senza un reale confronto critico.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per consentire questo controllo, è indispensabile che il ricorrente individui con precisione i vizi del provvedimento.
L’ordinanza ribadisce che un motivo di ricorso deve essere “autosufficiente”, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari a far comprendere al giudice dell’impugnazione quali siano le critiche mosse, senza che questi debba ricercare gli elementi altrove negli atti processuali. La mancanza di questa specificità, che si traduce in genericità o in assenza di un dialogo critico con la decisione impugnata, comporta una sanzione processuale grave: l’inammissibilità, come previsto dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione della Corte di Cassazione serve da monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un atto di ricorso è un’attività tecnica che richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare. Non basta esprimere un generico dissenso, ma è obbligatorio costruire un’argomentazione solida, che identifichi con esattezza i punti deboli della motivazione avversaria e li contesti con pertinenti riferimenti normativi e fattuali. In assenza di una rigorosa specificità dei motivi del ricorso, l’impugnazione è destinata a fallire prima ancora di essere esaminata nel merito, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico, indeterminato e privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per mancanza di correlazione tra i motivi del ricorso e la sentenza impugnata?
Significa che il ricorso non si confronta criticamente con le specifiche argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dal giudice nella sentenza che si sta impugnando, ma si limita a censure generiche senza un dialogo diretto con la decisione precedente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOG
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente