Ricorso Inammissibile per Genericità: La Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il principio di specificità motivi ricorso, un requisito fondamentale per chi intende impugnare una sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza che un ricorso generico, privo di una critica puntuale e argomentata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello che ne aveva confermato la responsabilità penale e la relativa sanzione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione della sentenza di secondo grado riguardo sia all’accertamento della sua colpevolezza sia al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un controllo preliminare, incentrato sulla corretta formulazione dell’atto di impugnazione. Secondo gli Ermellini, il ricorso mancava totalmente dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale?
La Corte spiega che la mancanza di specificità motivi ricorso deve essere valutata sotto un duplice profilo:
1. Intrinseco: Il motivo è generico quando le ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno sono esposte in modo vago e indeterminato, senza un’analisi concreta e dettagliata.
2. Estrinseco: Il motivo è solo “apparente” quando non esiste una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. In pratica, l’atto di impugnazione non svolge la sua funzione tipica, che è quella di contestare in modo mirato il ragionamento del giudice precedente, ma si limita a riproporre tesi generiche o a formulare critiche astratte.
Nel caso specifico, la Cassazione ha riscontrato che i motivi proposti erano mere deduzioni generiche. Il ricorrente non aveva indicato puntualmente le ragioni di diritto che giustificavano il ricorso, né aveva fornito i necessari riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Questo modo di procedere, secondo la Corte, impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti della decisione da riesaminare e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. In sostanza, un ricorso formulato in questi termini non è un vero atto di critica, ma un tentativo inefficace di ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in commento è un monito severo per gli operatori del diritto. La stesura di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la sentenza, ma è indispensabile costruire una critica strutturata, puntuale e pertinente, che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. La violazione del principio di specificità motivi ricorso non solo rende vano il tentativo di riforma della decisione, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La difesa tecnica deve quindi essere sempre mirata e analitica, pena l’immediata e inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Cosa significa il requisito di ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Significa che l’atto di ricorso deve indicare in modo chiaro, preciso e puntuale le parti della sentenza che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la critica, creando una correlazione diretta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, indeterminati e privi di una critica argomentata contro la sentenza d’appello. Non permettevano al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza un esame del merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22856 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORATO il 26/10/1981
avverso la sentenza del 07/03/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio, Ł del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME