Specificità Motivi Ricorso: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’ordinanza n. 8891/2024 della Corte di Cassazione penale ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Senza un’argomentazione critica, dettagliata e pertinente rispetto alla decisione impugnata, il ricorso è destinato all’inammissibilità. Questa pronuncia offre spunti essenziali sulla redazione degli atti di impugnazione e sui limiti del sindacato di legittimità in materia di trattamento sanzionatorio. Analizziamo insieme i punti salienti della decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente sollevava due principali censure: la prima relativa al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e la seconda riguardante la mancata esclusione della recidiva contestata.
La difesa lamentava una graduazione della pena non adeguata, sia nella determinazione della pena base sia negli aumenti per i reati in continuazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha preso una posizione netta, chiudendo le porte a un esame di merito.
La Carenza di Specificità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come le censure fossero formulate in modo generico e astratto.
La Critica alla Determinazione della Pena
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, i giudici hanno ricordato che la determinazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o frutto di mero arbitrio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta, seppur sinteticamente con espressioni come “pena congrua” o “pena equa”, in modo sufficiente, soprattutto considerando che la pena inflitta era inferiore alla media edittale. Non è richiesta, in tali casi, una motivazione analitica su ogni singolo elemento dell’art. 133 c.p.
La Genericità del Motivo sulla Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha sottolineato che un motivo di ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve necessariamente confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non basta una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma è necessaria un’analisi critica che evidenzi le specifiche lacune o errori logico-giuridici del provvedimento contestato. Il ricorso in esame mancava di questa correlazione critica, risultando così privo dei requisiti previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel motivare l’inammissibilità, ha richiamato principi consolidati. In primo luogo, ha affermato che le censure difensive sul trattamento sanzionatorio non sono ammesse quando si traducono in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La graduazione della pena è insindacabile se sorretta da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
In secondo luogo, ha evidenziato che la mancanza di specificità di un motivo di ricorso non si manifesta solo nella sua genericità o indeterminatezza, ma anche nella mancata correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella decisione impugnata. È onere del ricorrente scandire la propria impugnazione attraverso un’analisi puntuale delle argomentazioni del giudice di merito, dimostrandone l’erroneità. In assenza di tale confronto critico, il ricorso non può essere esaminato.
Conclusioni
L’ordinanza in commento costituisce un importante monito per gli operatori del diritto sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è cruciale che ogni motivo di ricorso sia specifico, pertinente e strutturato come una critica ragionata della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile individuare con precisione il vizio di legge o di motivazione e sviluppare un’argomentazione che si confronti direttamente con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice del grado precedente. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta la conseguenza diretta di un’impugnazione che non ha rispettato questi canoni fondamentali.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è inammissibile per mancanza di specificità quando i motivi sono generici, indeterminati e non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. È necessario indicare le ragioni di fatto e di diritto in modo chiaro e correlato alla decisione che si contesta.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, di norma non è possibile. La graduazione della pena è un esercizio della discrezionalità del giudice di merito. Non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente, specialmente se la pena, come in questo caso, è stata fissata a un livello inferiore alla media prevista dalla legge.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, la somma è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONDOVI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto chele censure difensive in punto di trattamento sanzionatorio non sono consentite in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base, che in relazione agli aumenti previsti i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 7);
considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l’omessa esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata (si veda pag.6) e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.