Specificità dei Motivi del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’impugnazione di un provvedimento giudiziario è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. Tra queste, la specificità dei motivi del ricorso assume un’importanza cruciale, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame ha dichiarato inammissibile un ricorso proprio per la sua eccessiva genericità, ribadendo un principio cardine della procedura penale: non basta lamentarsi di una decisione, bisogna spiegare in modo puntuale perché e dove essa sia sbagliata. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’atto di impugnazione, tuttavia, è stato immediatamente censurato dalla Suprema Corte per un vizio fondamentale: la carenza assoluta dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Il ricorrente, nel contestare la decisione dei giudici di secondo grado, si era limitato a formulare delle critiche astratte e generiche, senza entrare nel merito delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Non venivano specificati né il contenuto preciso dei motivi che si assumevano essere stati ignorati dalla Corte d’Appello, né la loro effettiva decisività ai fini del giudizio. Questo approccio ha di fatto impedito alla Corte di Cassazione di compiere la propria funzione di controllo.
La Decisione della Corte e la Specificità dei Motivi del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una piana applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di impugnazione siano specifici. I giudici hanno osservato che le “deduzioni generiche” presentate dal ricorrente, prive di qualsiasi “riferimento alla motivazione dell’atto impugnato”, non consentivano al collegio di “individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”.
In sostanza, un ricorso non può essere un mero lamento, ma deve rappresentare un dialogo critico e argomentato con la decisione che si intende contestare. La mancanza di questo confronto rende l’atto processuale inutile e, pertanto, inammissibile. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della sentenza precedente, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Art. 581 c.p.p. come Baluardo di Efficienza
La motivazione della Corte è chiara e rigorosa. Il requisito della specificità dei motivi del ricorso non è un mero formalismo, ma una regola posta a presidio dell’efficienza e della funzionalità del sistema giudiziario. Permettere ricorsi vaghi e generici significherebbe appesantire il lavoro dei giudici di legittimità con questioni non definite, costringendoli a un’impossibile opera di “ricerca” delle ragioni del ricorrente all’interno degli atti processuali.
L’articolo 581 c.p.p. impone al difensore l’onere di articolare una critica precisa, puntuale e autosufficiente. Ciò significa che il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari perché il giudice possa comprendere la doglianza senza dover consultare altri atti. La violazione di questo onere, come avvenuto nel caso di specie, trasforma il ricorso in un atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, giustificandone la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni difensore: la preparazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza, ma è indispensabile sezionarne la motivazione, individuare i passaggi errati o illogici e costruire su di essi una critica argomentata, supportata da riferimenti normativi e giurisprudenziali. Un ricorso ben scritto non solo ha maggiori probabilità di essere accolto, ma supera il vaglio preliminare di ammissibilità, evitando al proprio assistito l’ulteriore condanna al pagamento di spese e sanzioni. La specificità non è un optional, ma il cuore stesso del diritto di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero se le critiche mosse alla sentenza impugnata sono generiche e non permettono al giudice di comprendere chiaramente i motivi del dissenso.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere “specifici”?
Significa che il ricorrente deve indicare in modo preciso le parti della decisione che contesta, specificare il contenuto e la decisività degli argomenti che ritiene non siano stati considerati e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato, consentendo così al giudice di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29057 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali d provvedimento impugnato, è del tutto privo dei requisiti di specificità prev pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza specificare il conten e la decisività dei motivi negletti e senza alcun riferimento alla motiv dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazi di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.