Ricorso generico? La Cassazione dice no: l’importanza della specificità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: l’assoluta necessità della specificità motivi ricorso. Senza questo requisito, l’atto è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme un’ordinanza che illustra perfettamente questo concetto.
Il caso in esame: un ricorso ‘fotocopia’
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decide di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, invece di elaborare nuove argomentazioni o di criticare in modo puntuale e dettagliato le motivazioni della sentenza di secondo grado, il ricorrente si limita a riproporre le stesse doglianze già presentate e respinte in appello.
In sostanza, il ricorso non era altro che una reiterazione di argomenti già esaminati, con la pretesa di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo approccio si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cardine: l’atto era completamente privo di quella “concreta specificità” che la legge richiede. La Corte ha stabilito che non è sufficiente lamentare genericamente l’ingiustizia della sentenza, ma è necessario confrontarsi direttamente con le ragioni esposte dal giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il ruolo della Cassazione e la specificità motivi ricorso
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché la specificità motivi ricorso è un requisito imprescindibile. La mancanza di specificità non si manifesta solo nella genericità o indeterminatezza delle censure, ma anche, e soprattutto, nella “mancanza di correlazione” tra le argomentazioni del ricorso e quelle della decisione impugnata.
In altre parole, il ricorrente non può ignorare ciò che il giudice d’appello ha scritto. Deve ‘dialogare’ con la sentenza, smontandone, se possibile, il ragionamento punto per punto. Riproporre semplicemente le stesse questioni già vagliate e respinte in appello (come si legge nell’ordinanza, a pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) equivale a chiedere alla Cassazione un terzo giudizio di merito, cosa che non rientra nei suoi compiti.
La Suprema Corte non è un giudice dei fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo ruolo non è quello di rivalutare le prove (“fonti probatorie”), ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un insegnamento prezioso: un ricorso per Cassazione deve essere un atto sartoriale, cucito su misura sulla sentenza che si intende impugnare. Deve essere una critica mirata, specifica e pertinente. La pigrizia di riproporre vecchi argomenti o il tentativo di ottenere un inammissibile riesame del merito portano a una sola conseguenza: l’inammissibilità del ricorso e ulteriori oneri economici per l’imputato. Per chiunque si approcci al giudizio di legittimità, la lezione è chiara: la qualità e la precisione delle argomentazioni sono tutto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di concreta specificità. I motivi presentati erano una semplice riproduzione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e miravano a una rivalutazione delle prove non consentita in sede di Cassazione.
Cosa significa mancanza di specificità in questo contesto?
Significa che il ricorso non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Invece di contestare punti specifici del ragionamento del giudice d’appello, si limitava a riproporre genericamente le stesse difese, ignorando le risposte già fornite nel grado precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, poi reiterati in memoria, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base de dichiarazione di responsabilità, sono privi di concreta specificità e tendon prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzi dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudi merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinen individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processual valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanz di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampliamento vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, merame riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sent impugnata);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il tonsiqliere Estensøre
Il Pres ente