Ricorso in Cassazione: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
L’ordinanza n. 41569/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Senza questo requisito, l’atto di impugnazione rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni dietro tale rigore formale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. I motivi del ricorso si concentravano sulla presunta erroneità della motivazione della sentenza impugnata, in particolare per quanto riguarda la prova che lo identificava come l’autore del reato. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente gli elementi a disposizione, giungendo a una conclusione ingiusta.
L’Analisi della Cassazione sulla Specificità dei Motivi di Ricorso
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha immediatamente rilevato una carenza fondamentale. I motivi presentati erano privi dei requisiti di specificità previsti dall’articolo 581 del Codice di Procedura Penale. Questo articolo impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, un’indicazione chiara e precisa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Corte ha chiarito che la mancanza di specificità può manifestarsi in due modi:
1. Genericità e indeterminatezza: quando i motivi sono formulati in modo vago, senza individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e l’errore che si attribuisce al giudice.
2. Apparenza: quando i motivi, pur sembrando formalmente completi, mancano di una reale correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, si tratta di un ricorso che non dialoga con la decisione che intende criticare, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Nel caso di specie, la Cassazione ha riscontrato proprio questa seconda ipotesi. Il ricorso era una mera riproduzione delle doglianze già sollevate in appello, senza confrontarsi criticamente con le risposte logiche e giuridiche fornite dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono state nette e in linea con il suo consolidato orientamento. I giudici di legittimità hanno osservato che i giudici di merito (primo grado e appello) avevano già ampiamente vagliato e disatteso le tesi difensive, utilizzando argomenti logici e giuridici corretti. Il ricorso, limitandosi a riproporre tali tesi senza aggiungere nuovi e specifici elementi di critica contro la sentenza d’appello, si è rivelato uno strumento processuale inefficace.
L’inammissibilità è stata quindi la conseguenza inevitabile. Il ricorso non ha superato il vaglio preliminare perché non ha adempiuto alla sua funzione essenziale: sottoporre alla Corte di Cassazione una critica puntuale e argomentata di un presunto errore commesso dal giudice del grado precedente. Un ricorso che ignora la motivazione della sentenza che impugna è, per la Corte, un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò ha comportato per il ricorrente non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito per gli operatori del diritto: un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti. È necessario un lavoro di analisi critica della sentenza impugnata, individuando con precisione i vizi logici o giuridici e articolando una contestazione mirata. In assenza di questo sforzo argomentativo, il ricorso è destinato al fallimento, con conseguenze economiche negative per l’assistito.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del Codice di Procedura Penale. I motivi erano generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità dei motivi’ in questo caso?
Significa che il ricorso non ha individuato in modo preciso i punti della sentenza d’appello che si contestavano né ha fornito argomenti giuridici specifici contro la decisione. La Corte lo ha definito ‘apparente’, in quanto non vi era una reale correlazione tra le critiche mosse e le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41569 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
3-11734/2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME NOME COGNOME; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell’individuazione dell’imputato quale autore del reato, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibil dall’art. 581 cod. proc. perì.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’apparenza degli stessi ovvero per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appel meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, Nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.