Specificità dei Motivi di Ricorso: Quando un Appello è Destinato a Fallire
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso non è una mera formalità, ma un atto che deve rispettare criteri rigorosi. Uno dei più importanti è la specificità dei motivi di ricorso, un principio fondamentale per garantire l’efficacia del sistema giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la violazione di questo principio porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: una presunta scorrettezza nella motivazione della sentenza che aveva affermato la sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna e un nuovo esame del caso.
L’Analisi della Corte sulla Specificità dei Motivi di Ricorso
La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Gli Ermellini hanno immediatamente rilevato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile. Invece di contestare punti specifici del ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a formulare affermazioni vaghe e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Questo approccio viola palesemente l’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di impugnazione siano specifici.
Il Principio di Autosufficienza del Ricorso
La Corte ha ribadito un principio consolidato, richiamando due importanti precedenti giurisprudenziali. Il primo, delle Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2016), stabilisce che un ricorso è inammissibile se non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. Il secondo (sentenza n. 17372/2021) sottolinea che la specificità dei motivi di ricorso implica l’onere per il ricorrente di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi su cui si fondano le censure. Questo permette al giudice di legittimità di comprendere esattamente quali punti della decisione sono contestati e di esercitare correttamente il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e lineare. Un ricorso non può essere una semplice lamentela generica contro una sentenza sfavorevole. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello considerata coerente e logicamente corretta, il ricorrente non può limitarsi a dedurre un generico ‘vizio di motivazione’. Ha invece il dovere di ‘smontare’ il ragionamento del giudice di merito, evidenziando passaggi illogici, contraddizioni o l’omessa valutazione di prove decisive. Nel caso di specie, questo confronto critico è mancato del tutto. L’atto di impugnazione era privo di argomentazioni specifiche in grado di mettere in discussione la solidità della decisione di secondo grado, rendendolo un esercizio sterile e non un valido strumento processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in commento è un monito importante per ogni difensore. La stesura di un atto di impugnazione, specialmente un ricorso per Cassazione, richiede precisione chirurgica. Non è sufficiente esprimere dissenso; è indispensabile articolare critiche puntuali, fondate su elementi concreti e argomentazioni giuridiche solide. La mancanza di specificità dei motivi di ricorso non è un vizio sanabile, ma un difetto fatale che porta alla dichiarazione di inammissibilità. Ciò comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Pertanto, un ricorso generico non solo è inutile, ma anche dannoso per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che si limita a contestare la sentenza in modo vago, con affermazioni generiche e senza sviluppare un’analisi critica puntuale delle specifiche ragioni di fatto e di diritto esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ISEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del t generico perché privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissib dall’art. 581 cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coe con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il viz motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percors argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposi che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 88 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificit motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fonda le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di indivi rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2 Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2024.