Specificità dei Motivi del Ricorso: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22161/2024) ribadisce un principio cardine: la specificità dei motivi del ricorso. Senza argomentazioni chiare e puntuali, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso contestavano sia la valutazione della sua responsabilità penale sia la determinazione della sanzione applicata. La difesa, quindi, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare la decisione del giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione del torto o della ragione dell’imputato, ma su un vizio formale e sostanziale del modo in cui l’appello è stato redatto. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone, appunto, la specificità dei motivi.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso
La Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando importanti sentenze delle Sezioni Unite. Il principio è chiaro: un ricorso è inammissibile se non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici contro le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata. Non basta esprimere il proprio dissenso o riproporre le proprie tesi difensive.
L’onere della specificità dei motivi del ricorso implica la necessità di indicare in modo preciso gli elementi che sostengono le censure. L’avvocato deve creare un ‘nesso critico’ con la motivazione della sentenza precedente, evidenziandone le specifiche carenze argomentative o le illogicità. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a presentare conclusioni favorevoli al proprio assistito attraverso ‘affermazioni generiche’, senza confrontarsi analiticamente con il percorso logico-giuridico seguito dai giudici d’appello. Tale approccio rende impossibile per il giudice di legittimità individuare i punti da esaminare e svolgere il proprio controllo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per ogni difensore. La preparazione di un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già spesi, né una generica lamentela. È un’operazione tecnica che richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende impugnare.
Le conseguenze di un ricorso generico sono severe: oltre alla dichiarazione di inammissibilità, che impedisce l’esame nel merito, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). La decisione sottolinea che la giustizia ha le sue regole procedurali e che il rispetto di tali regole è la prima condizione per poter far valere le proprie ragioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità nei motivi. La difesa ha presentato argomentazioni generiche senza stabilire un nesso critico con le motivazioni della sentenza impugnata, venendo meno all’onere richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Significa che chi impugna una sentenza deve indicare in modo chiaro e preciso le critiche mosse alla decisione, evidenziando specifiche carenze argomentative o illogicità, sia in punto di fatto che di diritto, per consentire al giudice superiore di comprendere e valutare le censure.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22161 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NN N
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità de motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01).
rilevato che, nel caso di specie, la difesa, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al proprio assistito con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione e così venendo meno al predetto onere di specificità.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
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