La Specificità dei Motivi di Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza non è un atto da prendere alla leggera. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile, la cui assenza conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questo significa che non basta lamentare un’ingiustizia; è necessario articolare le proprie ragioni in modo preciso e pertinente, confrontandosi direttamente con la decisione che si intende contestare.
Il Fatto Processuale in Breve
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava la sua condanna sotto due profili principali: in primo luogo, metteva in discussione l’affermazione della sua responsabilità penale, con particolare riferimento alla prova del cosiddetto ‘delitto presupposto’ nel reato di ricettazione; in secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione non è nemmeno entrata nel merito di tali questioni, fermandosi a un controllo preliminare sulla forma e la sostanza del ricorso stesso.
L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone che i motivi di impugnazione siano specifici, ovvero non solo chiari e comprensibili, ma anche direttamente collegati alle argomentazioni sviluppate dal giudice nella sentenza impugnata. La Cassazione sottolinea che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso non si manifesta solo con la genericità o l’indeterminatezza, ma anche, e soprattutto, con l’assenza di correlazione tra le doglianze dell’appellante e le motivazioni della decisione criticata.
Il Vizio di Mancanza di Specificità
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi proposti dal ricorrente erano una mera riproposizione delle argomentazioni difensive già presentate e ampiamente esaminate (e respinte) dalla Corte d’Appello. Il ricorso, in altre parole, ignorava completamente le ‘esplicitazioni del giudice censurato’, evitando di confrontarsi con il percorso logico-giuridico che aveva portato alla conferma della condanna. Questo approccio rende l’impugnazione un atto sterile, incapace di innescare un reale vaglio critico da parte della Corte superiore, trasformandola in una richiesta di un terzo, non consentito, giudizio di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi del ricorso fossero privi dei requisiti di specificità previsti dalla legge. I giudici del merito, secondo l’ordinanza, avevano già ‘ampiamente vagliato e disatteso’ le tesi difensive con ‘corretti argomenti logici e giuridici’. Il ricorrente, invece di contestare puntualmente tali argomenti, si è limitato a riproporre le medesime doglianze, senza spiegare perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata. Di fronte a questa carenza strutturale, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha delle conseguenze pratiche molto chiare: l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. A livello di principio, questa decisione rafforza l’idea che il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure precise contro vizi specifici della sentenza impugnata. Non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti. Per gli operatori del diritto, è un monito a redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione tecnica, pena la vanificazione del diritto di difesa e l’imposizione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano “generici”?
Significa che le argomentazioni non erano solo indeterminate, ma soprattutto non erano correlate con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In pratica, il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, senza criticare specificamente il ragionamento dei giudici di secondo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di-NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova del delitto presupposto, nonché il mancato riconoscimento dell’attenuante della ricettazione di particolare tenuità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.