Specificità motivi ricorso: quando l’appello è nullo
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi del ricorso. Senza questo requisito, l’atto di impugnazione rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un ricorso generico è destinato al fallimento.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato nel ricorso era una presunta assenza di motivazione da parte della Corte territoriale in risposta ai motivi di appello precedentemente formulati. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente spiegato le ragioni della loro decisione, ignorando le sue argomentazioni difensive.
La Decisione della Corte e la Specificità dei Motivi del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha emesso una decisione netta: il ricorso è inammissibile. La Corte ha stabilito che gli argomenti proposti non erano conformi alla legge, in quanto totalmente privi del requisito della specificità dei motivi del ricorso. Questo principio, consolidato da numerose sentenze, impone al ricorrente di non limitarsi a critiche generiche, ma di confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza che intende impugnare.
L’analisi della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno osservato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza della Corte d’Appello aveva preso in esame e risposto a ciascuno dei motivi di appello. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, sviluppava un percorso logico-giuridico preciso, che il ricorso non aveva in alcun modo considerato o criticato nel dettaglio. L’appello si era limitato a una deduzione astratta e generica di ‘assenza di motivazione’, senza indicare quali punti specifici della decisione fossero carenti o illogici. Di fronte a questa palese mancanza, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine della procedura penale. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti. È un giudizio di ‘legittimità’, volto a verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge. Per questo, chi ricorre deve indicare con precisione dove e come la sentenza impugnata abbia sbagliato nell’interpretare o applicare una norma, oppure presenti vizi logici manifesti.
Nel caso specifico, il ricorso non ha assolto a questa funzione. Si è configurato come una critica superficiale che non è entrata nel merito delle argomentazioni della Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che un’affermazione generica di ‘carenza di motivazione’ non è sufficiente se non si dimostra, testo alla mano, che il giudice di merito ha omesso di rispondere a specifiche censure o lo ha fatto in modo palesemente illogico. Mancando questo confronto critico, il ricorso diventa un atto sterile, incapace di attivare il controllo di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un atto di impugnazione è un’operazione tecnica che non ammette superficialità. Affermare che una sentenza è sbagliata non basta; è necessario ‘smontare’ analiticamente il ragionamento del giudice, evidenziandone le falle con argomenti pertinenti e specifici. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, non solo si perde la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni, ma si va incontro a una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La specificità dei motivi del ricorso non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo del requisito della specificità dei motivi, limitandosi a denunciare una generica assenza di motivazione senza confrontarsi con il percorso logico della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’appellante non può limitarsi a critiche generiche o astratte, ma deve indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e spiegare in modo dettagliato le ragioni giuridiche e logiche per cui le ritiene errate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDI BAHAUDDIN( PAKISTAN) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti proposti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dall legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei m impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che essi si limitano a dedurre una assenza della motivazione in risposta ai motivi di appel che non emerge dal testo della sentenza impugnata, che prende posizione, in realtà, su ciascuno dei motivi di appello dalla pagina 2 (penultimo paragrafo) alla pagina 3 (fino alla fine), co percorso logico con cui il ricorso non si confronta in alcun modo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.