Specificità dei Motivi di Impugnazione: La Cassazione Dichiara un Ricorso Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un elemento cruciale per il successo di un ricorso è la specificità dei motivi impugnazione. Come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la mancanza di questo requisito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per capire l’importanza di formulare un’impugnazione in modo corretto.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Un imputato, dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorso si basava su due argomenti principali:
1. Un presunto travisamento per omissione delle dichiarazioni che egli stesso aveva reso durante un interrogatorio.
2. Il mancato riconoscimento della sua condizione psichica, che a suo dire avrebbe dovuto essere considerata rilevante ai fini della decisione.
Il ricorrente sperava che la Suprema Corte annullasse la sentenza di condanna sulla base di questi due punti. Tuttavia, l’esito è stato ben diverso.
L’Importanza della Specificità dei Motivi Impugnazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati non conformi ai requisiti di legge, in particolare al principio di specificità, un pilastro del processo penale.
La Mancanza di Specificità nel Primo Motivo
Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha sottolineato che il ricorrente si è limitato a denunciare un’omissione nelle sue dichiarazioni senza spiegare in che modo tale omissione avrebbe concretamente inciso sul percorso logico-giuridico della sentenza impugnata. Non ha chiarito, per esempio, per quale specifica fattispecie di reato le sue dichiarazioni sarebbero state decisive. Un motivo di ricorso non può essere generico; deve attaccare una parte specifica della motivazione della sentenza precedente, dimostrando come e perché sia errata e come l’errore abbia condizionato la decisione finale.
L’Inidoneità del Secondo Motivo
Anche il secondo argomento, relativo alla condizione psichica dell’imputato, è stato ritenuto inidoneo. La sentenza della Corte d’Appello aveva già motivato il perché non avesse dato rilievo a tale condizione, evidenziando la totale assenza di documentazione medica che attestasse una reale incapacità di intendere e di volere. Il ricorrente, nel suo ricorso, non ha contestato questa parte della motivazione, rendendo il suo motivo di appello inefficace a “disarticolare” il ragionamento dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato, richiamando precedenti giurisprudenziali (tra cui la nota sentenza “Galtelli” delle Sezioni Unite). Il giudice di legittimità non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso non è specifico, ovvero non indica con precisione i vizi della sentenza e la loro rilevanza, impedisce alla Corte di svolgere il suo ruolo.
Nel caso specifico, l’assenza di un collegamento chiaro tra le presunte omissioni e l’esito del giudizio ha reso il primo motivo puramente astratto. La mancata contestazione della motivazione sulla carenza di prove mediche ha reso il secondo motivo irrilevante. Di conseguenza, il ricorso nel suo complesso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito, portando alla sua inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza della Cassazione ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso non può essere un semplice lamento contro una sentenza sfavorevole. Deve essere un atto tecnico, preciso e puntuale, che individui con rigore i vizi di legittimità e ne dimostri l’impatto decisivo. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito della specificità. Il ricorrente non ha spiegato in modo chiaro e preciso come i presunti errori della sentenza impugnata avrebbero potuto modificare la decisione finale.
Cosa significa “specificità dei motivi di impugnazione”?
Significa che la parte che impugna una sentenza deve indicare dettagliatamente le parti della decisione che contesta, le ragioni giuridiche e fattuali del suo dissenso e dimostrare che l’errore segnalato è stato determinante per la conclusione del giudice.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3633 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3633 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il primo argomento dedotto nell’unico motivo di ricorso non sia consentito dall legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugna (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso non spiega in che modo, e limitatamente a quale fattispecie di reato, travisamento per omissione delle dichiarazioni rese dall’imputato in interrogatorio potrebb incidere sul percorso logico del provvedimento impugnato, mentre il secondo argomento speso in ricorso è inidoneo a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata che spiega i mancato rilievo attribuito alla condizione psichica dell’imputato anche con la mancanza d documentazione che attesti la incapacità di intendere e di volere dell’imputato, parte del motivazione non attaccata nel ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.