Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39545 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal
AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari e dall’imputata
COGNOME NOME, nata ad Arbus il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice d’appello;
lette le richieste del difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputata NOME
NOME COGNOME avverso la sentenza del 28 marzo 2022 del Tribunale della stessa città, che l’aveva assolta dal delitto di cui all’art. 340, cod. pen., per difetto di imputabilità, tuttavia applicandole la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.
La Corte distrettuale ha ritenuto che i motivi di gravame fossero generici, per l’assenza di un confronto critico con le ragioni della decisione appellata.
Impugnano la sentenza d’appello sia il AVV_NOTAIO generale distrettuale che l’imputata, per il tramite del proprio difensore.
Il primo denuncia la violazione degli artt. 581, commi 1 e 1-bis, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., contestando essenzialmente l’affermazione di genericità dei motivi d’appello (che riporta testualmente ed integralmente in ricorso), tanto più alla luce dell’estrema sinteticità della motivazione della sentenza appellata, anch’essa trasfusa testualmente nel ricorso.
Rappresenta, altresì, di avere un diretto interesse a ricorrere, avendo concluso in appello per la riforma della sentenza gravata e l’assoluzione dell’imputata per insussistenza del fatto, ed agendo comunque ai fini della corretta applicazione della legge.
Identica censura, sostanzialmente, rassegna con il proprio ricorso la difesa dell’imputata, richiamando i princìpi affermati sul tema dalla “sentenza Galtelli” delle Sezioni unite di questa Corte (n. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017), ed evidenziando come i giudici d’appello, pur dichiarando aspecifici i motivi di gravame, abbiano finito per ritenerne, piuttosto, la manifesta infondatezza: la quale, però, a differenza di quanto accade per il ricorso per Cassazione, non è causa d’inammissibilità dell’appello.
Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice d’appello per il prosieguo.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa dell’imputata, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi, anzitutto, sono ammissibili.
Tanto dicasi anche per quello del AVV_NOTAIO generale territoriale, in quanto diretto ad ottenere l’esatta applicazione della legge processuale e sorretto da un
interesse concreto ed attuale, poiché strumentale a rimuovere gli effetti pregiudizievoli conseguenti all’errata applicazione della legge (nello specifico, l’applicazione della misura di sicurezza personale; per il principio, vds. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME Marino, Rv. 244110).
2. I ricorsi, inoltre, sono fondati.
L’appello, al pari del ricorso per Cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultino esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento del decisione impugnata, con un grado di specificità direttamente proporzionale a quella con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).
Tanto significa che il giudizio di secondo grado non può avere ad oggetto la mera rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice di primo grado si sia già espresso. La necessaria specificità dei motivi comporta, infatti, che l’appello si configuri come giudizio critico su punti specificamente dedotti, rappresentando una fase eventuale destinata alla individuazione di un errore della sentenza di primo grado, se esistente: ne consegue che, ove i motivi non siano idonei a rappresentare l’esistenza e l’incidenza di tale eventuale errore, l’atto di appello va reputato inammissibile.
Nell’ipotesi in rassegna, deve convenirsi con i ricorrenti per la sufficiente specificità dei motivi d’appello, quanto meno se posti a confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Con il gravame, infatti, la difesa dell’imputata, lungi dal limitarsi a dissentire dalle valutazioni compiute dal primo giudice, ne aveva attaccato la decisione sotto due aspetti ben determinati: l’individuazione di costei per l’autrice delle telefonate, reputando insufficiente l’intestazione alla stessa di una delle utenze chiamanti, unico dato valorizzato da quella sentenza, ma di tipo formale e non accertato direttamente dall’unico operatore di polizia escusso come testimone in dibattimento; ed il verificarsi o meno di un effettivo pregiudizio per la funzionalità del servizio, profilo elgto sul quale il Tribunale effettivamente non si era soffermato ex professo.
Si trattava, dunque, di censure che, a prescindere dalla loro fondatezza o meno nel merito, attingevano puntuali aspetti della decisione ed evidenziavano, in relazione ad essi, delle lacune argomentative, non importa se colmabili, ma obiettivamente tali (non avendo spiegato il Tribunale, ad esempio, per quale ragione l’autrice delle telefonate non potesse essere altri che l’imputata, né perché
la regolarità del servizio telefonico di assistenza “NUMERO_TELEFONO” avesse subìto un significativo nocumento).
La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, annullata e gli atti debbono esser restituiti al giudice d’appello per lo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.