Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41722 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
42736/2023
RITENUTO IN FATTO
1.0rnello COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 13 settembre 2023 della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del 25 novembre 2016 del Tribunale di Napoli Nord che, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e alla circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 349 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione e seicento euro di multa per il reato di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen.
1.1.Con unico motivo deduce l’inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. reclamando la specificità dei due motivi di appello relativi, l’uno, alla richiesta di assoluzione, l’altro alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.11 ricorrente era stato ritenuto in primo grado responsabile del reato a lui ascritto perché, quale proprietario e committente dei lavori, dopo aver realizzato in assenza di permesso di costruire un manufatto abusivo composto da un piano rialzato in cemento armato, primo piano, con sovrastante solaio di copertura poggiante su sei pilastri in cemento armato, immobile sottoposto a sequestro preventivo in data 6 ottobre 2006, aveva violato i sigilli apposti alla struttura proseguendo i lavori di completamento e rifinitura della stessa.
3.1.Incontestata la natura abusiva dell’opera e il suo completamento nonostante il vincolo reale gravante su di essa, il Tribunale dava atto della sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per estinzione del reato urbanistico pronunciata dalla Corte di appello il 3 aprile 2012, osservando che il reato di violazione dei sigilli era stato accertato il 27 settembre 2013 dai Carabinieri incaricati della notifica della revoca del sequestro i quali avevano appunto constatato che nel frattempo il ricorrente, che era stato nominato custode, aveva proseguito i lavori.
3.2.Secondo il Tribunale il reato non era estinto per prescrizione non essendovi prova certa della immediata ripresa dei lavori a ridosso della apposizione del vincolo, dovendo piuttosto ritenersi che il reo li avesse proseguiti solo dopo la sentenza di proscioglimento, nell’erronea convinzione di poter agire senza ottenere la revoca del sequestro. Il Tribunale aveva tenuto altresì conto delle dimensioni del manufatto e dell’entità dei lavori necessari per completarlo e
rifinirlo, tali da renderne compatibile l’esecuzione in epoca coeva o comunque prossima alla sentenza di proscioglimento.
3.3.Quanto alla pena, il Tribunale aveva ritenuto di applicare le circostanze attenuanti generiche, ancorché equivalenti a tutte le circostanze aggravanti (compresa la recidiva reiterata) onde adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore.
3.4.Nel proporre appello il ricorrente aveva articolato due motivi: a) con il primo aveva reclamato la propria innocenza, osservando che dalle risultanze istruttorie non emergevano elementi concreti idonei a dimostrare sia la volontà di violare il vincolo che il tempo del commesso reato; b) con il secondo aveva lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche stigmatizzando la eccessiva severità della pena irrogata.
3.5.La Corte di appello ha ritenuto inammissibile per genericità il gravame osservando che:
3.6.il ricorrente non si era in alcun modo confrontato con le ragioni della sua condanna essendosi limitato ad affermazioni del tutto generiche senza considerare che egli era proprietario dell’area di sedinne, committente dei lavori e custode giudiziario, né aveva fornito plausibili spiegazioni alternative;
3.7.del tutto assertiva era la lamentela sul tempo del commesso reato ai fini della prescrizione:
3.8.11 tribunale aveva applicato le circostanze attenuanti generiche, inutilmente invocate in appello;
3.9.persino gli estremi della sentenza impugnata erano errati.
4.L’appello è stato proposto il 16 gennaio 2017, prima che l’art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103, riformasse l’art. 581 cod. proc. pen. rendendo più stringenti gli oneri di specificità dell’impugnazione.
4.1.11 ricorrente ne fa motivo di doglianza ma neglige l’insegnamento, espressamente riportato dalla sentenza impugnata, di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
4.2.Pur in costanza del precedente testo normativo, ricordava il massimo consesso che «l codice vigente delinea (…) un “modello” di impugnazione in forma scritta che, da un lato, deve consentire l’individuazione del provvedimento impugnato, attraverso l’indicazione anche della data e dell’autorità emittente
(art. 581, alinea) e, dall’altro lato, deve “enunciare” i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art. 581, lettera a), le richieste (lettera b) nonché i motivi, per i quali – a differenza degli altri requisiti di cui al lettere a e b- è prevista la necessità dell’indicazione “specifica” delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (lettera c). E la dottrina individua le ragioni di tale impostazione – ritenuta funzionale ad una rigorosa definizione sia dell’oggetto del giudizio di controllo, sia dell’ambito dei poteri cognitivi e decisori attribuiti al giudice dell’impugnazione – nella finalità di garantire il diritto alla verifica della giustizia, in senso ampio, della decisione, evitando, però, iniziative pretestuose e dilatorie». Del resto, già Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, richiamate da Sez. U, COGNOME, aveva rilevato l’esistenza, all’interno dell’ordinamento, di «fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire – nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli – l’effettivo esercizio della giurisdizione e che non possono soccombere di fronte ad un uso non corretto, spesso strumentale e pretestuoso, dell’impugnazione».
4.3.Ebbene, affermano Sez. U, COGNOME, se in relazione alla indicazione dei capi e dei punti oggetto di impugnazione (lett. a dell’art. 581) e alle richieste di cui all’art. 581 lett. b, cod. proc. pen., può ammettersi un atteggiamento non formalistico nella valutazione dell’appello, non altrettanto può dirsi per la l’enunciazione dei “motivi” di impugnazione, il cui requisito di “specificità”, è riferito alle «ragioni di diritto» e agli «elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»
4.4.La mancanza di “specificità” può assumere due connotazioni: “intrinseca”, quando l’appello è fondato su considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto; “estrinseca” quando manca la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto. «La necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello affermano le Sezioni Unite – trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull’esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi
della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l’appello è un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d’appello con i motivi d’impugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost. (…) il giudizio di appello non è configurato come pura e semplice revisio prioris instantiae; mentre, nel sistema delineato dagli artt. 581, 591, 597, comma 1, cod. proc. pen., si ravvisa l’esigenza di delimitare e circoscrivere i poteri del giudice di appello, in modo da rendere effettivo lordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, rispondente al valore costituzionale della ragionevole durata (…) Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell’impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all’art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello».
4.5.Certannente, affermano le Sezioni Unite, la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità dell’appello, che «ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo», tuttavia è necessario che tali questioni siano riproposte tenendo conto degli argomenti sviluppati dal giudice del primo grado per disattenderli.
4.6.Nel declinare tali principi, la Corte di cassazione ha successivamente precisato che, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow, Rv. 275841 – 01; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 271373 – 01). Si è così ritenuto inammissibile l’appello presentato avverso sentenza di condanna per ricettazione, con il quale l’appellante si era limitato a richiamare la disciplina
generale sull’errore e sull’incauto acquisto, senza specificare per quali motivi tali principi fossero applicabili al caso, a prospettare, senza argomentarne le ragioni, l’individuazione di un diverso “tempus commissi delicti” e, infine, a richiedere le attenuanti della lieve entità e le generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01).
5.Escluso che l’errata indicazione degli estremi della sentenza impugnata possa di per sé costituire motivo di inammissibilità dell’appello quando, come nel caso di specie, risulti evidente l’errore materiale in cui era incorso l’imputato, nel resto l’appello proposto dall’odierno ricorrente era generico per aspecificità intrinseca ed estrinseca delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta di riforma della sentenza impugnata: genericità intrinseca, perché il secondo motivo lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche invece applicate in primo grado; genericità estrinseca per la mancanza di una effettiva correlazione tra le ragioni della condanna (anche con riferimento al tempus commissi delicti) e le critiche ad essa mosse dall’appellante che facevano generico riferimento alle “risultanze istruttorie” (nemmeno indicate) e alle eccezioni svolte dalla difesa in sede dibattimentale (senza specificare quali).
5.1.Sfugge, sul punto, al ricorrente che la critica alle ragioni dell’atto impugnato deve essere argomentata, il che significa che l’appello non può limitarsi a devolvere sic et simpliciter le medesime questioni già esaminate in primo grado ma deve specificare le ragioni per le quali la soluzione di tali questioni è sbagliata o si offre a possibili letture alternative. La tesi, cui si ispira l’odierno libello difensivo, che esclude0 l’inammissibilità dell’appello che si limiti a riproporre tal quali gli argomenti già esaminati e confutati dal giudice di primo grado è stata definitivamente sconfessata dalle Sez. U, COGNOME, cit.
5.2.A non diversi rilievi, peraltro, si espone anche l’odierno ricorso che introduce questioni non devolute con l’atto di appello, come, per esempio, la mancata esclusione della recidiva, e articola per la prima volta le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado.
5.3.L’inammissibilità dell’appello, poiché impedisce la costituzione di un valido rapporto di impugnazione, osta all’esame delle memorie depositate prima della definizione del grado (nel caso di specie prima dell’udienza). Nè tali memorie possono colmare i difetti strutturali dell’atto impugnatorio, cui sono estranee, presupponendo il dovere del giudice di esaminarle la valida introduzione del grado di appello.
5.4.11 Collegio pertanto non condivide le diverse valutazioni del PG che attribuisce alla memoria difensiva il compito di integrare l’appello inammissibile che sostanzialmente “sana” la genetica aspecificità di quest’ultimo.
6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00.
Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 04/07/2024.