Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27172 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27172 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 22/12/1976
avverso l’ordinanza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 5 novembre 2021 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava l’inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell’appell proposto dall’imputato NOME NOME avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2013 dal Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso COGNOME era stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione e condannato alle pene di legge.
Riteneva la Corte che l’appello fosse estremamente generico, non essendo stati esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un
unico motivo, con il quale deduceva erronea applicazione degli artt.125, comma 3, 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché omessa motivazione.
Osservava che l’appello era stato proposto in data 16 gennaio 2014 e assumeva che errando la Corte territoriale aveva valutato i requisiti dell’atto alla luce della novella intervenuta con la legge n. 103/2017, che al momento della presentazione dell’impugnazione non era ancora in vigore, e in particolare non era in vigore l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen., a tenore del quale l’impugnazione doveva contenere l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, dei motivi con l’indicazione delle ragioni di diritto degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.
Deduceva inoltre che l’ordinanza impugnata era priva di motivazione, essendosi limitata a denunciare la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. senza effettuare un preciso esame dell’atto di appello, con il quale, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, la difesa aveva contrastato l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, in particolare dolendosi della valutazione delle dichiarazioni del teste COGNOME giudicate poco credibili, nonché della mancata riduzione della pena connessa alla scelta del rito abbreviato.
Assumeva infine che la Corte d’Appello, con l’ordinanza impugnata, aveva in realtà effettuato una valutazione di manifesta infondatezza dell’atto di appello, ciò che le era precluso, essendo tale valutazione riservata al giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta corretta l’osservazione del ricorrente secondo la quale l’art. 581 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, non è applicabile all’atto di appello di cui ai discute, essendo stato, tale atto, depositato in epoca anteriore all’entrata in vigore della suddetta disposizione, e precisamente in data 16 gennaio 2014.
Ed invero, ai fini dell’applicabilità dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. – nella versione introdotta dall’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l’impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l’enunciazione specifica dei motivi con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta – occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento
in cui matura l’aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai
ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore
(v., ex plurimis,
Sez. 4, Sentenza n. 7982 del 11/02/2021, Lamura, Rv. 280599 – 01)
Deve peraltro osservarsi che l’ordinanza impugnata non ha reso puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto l’inammissibilità
dell’impugnazione per difetto di specificità dei motivi, essendosi limitata ad affermare, in maniera del tutto generica, che
“non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di dir
poste a fondamento della sentenza impugnata”, ciò a fronte di un atto di
gravame con la quale erano state rassegnate specifiche doglianze in punto di valutazione della prova testimoniale e di trattamento sanzionatorio.
Ricorre, pertanto, il vizio di motivazione denunciato.
Non è inutile, infine, rammentare che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, il giudice d’appello può
dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (v., ex plurimis, Sez. 5, 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01).
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15/05/2025