Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35043 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della CORTE d’APPELLO di REGGIO CALBRIA
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chie,to l’annullamento . dell’ordinanza con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Reggio Calabria per l’ulte corso;
ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO E CONSIOERATO GLYPH ..)120 -0
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna del Tribunale reggino dell’I 1 luglio 2023. La ragione dell’inammissibilità risiede secondo la C d’appello, nella genericità dei motivi tanto attinenti alla affermazione di responsabilità, ch determinazione della pena.
Con il ricorso viene formulato un unico motivo incentrato sulla violazion di legge (art. lett. b) e c) in relazione all’art.581 c.p.p.). Si evidenzia che la scars motivazi provvedimento del tribunale si risolve nella apodittica ed assertiva sce ta della ‘vers accusatoria, basata sulla pur dubitativa testiMonianza della persona offesa, rispetto a que fornita dall’imputato. A fronte di ciò, si sono evidenziati i profili critici della sc lta erm fatto operata dal giudicante e se ne sono cónfutati i risultati ricostruttivi, con piena suf argomentativa, a dispetto di quanto ritenuto dal giudice d’appello. Anche in r nonostante la stringata motivazione della sentenza, la difesa ha riba attendibilità dell’imputato a confronto con la scarsa credibilità del teste COGNOME lazione alla pena, ito le ragioni di to.
I Ì
Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d’appello er l’ulteriore c
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza Jel motivo su cui articolato.
Anche a parere di questa Corte, l’atto di appello si risolve in poco riu di una pagin considerazioni generiche che non analizza né, quindi, si confronta e conte ta effettivamente tesi posta dal giudice a base della affermazione di responsabilità dell’imputato.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado, infatti, si comprende he il convinciment del giudice sulla responsabilità dell’imputato conseguisse non solo dalla ti olarità in capo della carta PostePay su cui il provento del reato era stato recapitato, ma anche dal falliment dalla inattendibilità intrinseca della tesi addotta dalla difesa del COGNOME per stor sospetto da sé, indirizzandolo verso NOME COGNOME. A tal proposito si rileva ) infatti 5 che la versione della consegna della tessera PostePay dell’imputato al conoscente, già poco credibile in sé ? se giustificata con la necessità di ricevervi un pagamento per un risarcimento del danno (poiché la carta opera in base a flussi elettronici, non vi è alcuna necessi à di consegnarl LI irt.) debitore), è in radiceOmentita da quanto affermato dall’COGNOMEato, che non solo non ricorda di averla ricevuta, ma ha altresì aggiunto di aver provveduto a corrispondere n contanti l’impor dovuto a titolo di risarcimento.
Con queste circostanze l’atto di appello non si misura, limitandosi ad una lettura parzial fuorviante della motivazione, senza contrastare il nodo saliente della stesa, costituito smentita della tesi difensiva.
Quanto poi alla deduzione difensiva in punto pena, essa si riduce alla stringatissima richies di applicazione della sospensione condizionale della pena, lamentandO la mancanza di motivazione su tale aspetto, pur a fronte del riferimento, in sentenza (pg.6) ai precede penali risultanti dal casellario come ragione ostativa.
Su tali premesse, la conclusione della Corte d’appello nel senso della inammissibilità pone correttamente in linea con l’orientamento giurisprudenziale gi à richiamato nel provvedimento impugnato e costantemente ribadito secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risult esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni Oi fatto o poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale on re di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui e predette ragi sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 8825 del 27/1 /2016, dep. 2017, Rv. 268822). Come visto, in relazione a quest’ultimo profilo, la sentenza di p imo grado, estes su sei pagine a confronto dell’atto che la contesta, ha affrontato con dovizia 1i argomentazio i temi attinenti alla responsabilità ed alla sospensione della pena, senza ncevere adeguat risposta nell’atto di appello.
7. Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso e da questa, ai sensi dell’art. 61 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proce ‘mento nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissi ilità, al pagamen in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, c sì equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagan – iento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amminde. Così deciso in Roma, 9 luglio 2024
Il Con igliere r latore
Il Presidente