Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41981 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41981 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico M’ . stero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha con so chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 1/2/2024, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, per mancanza di specificità delle ragioni di doglianza ivi contenute.
Avverso l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo di difensore, che ha affidato ad un unico motivo, le proprie doglianze, lamentando vizio di motivazione, violazione di legge con riferimento agli artt. 591, comma 1, lett. c) in rapporto agli artt. 581 e 546 cod. proc. pen.
Si eccepisce il vizio di motivazione e l’erronea interpretazione delle norme relative all’impugnazione. La Corte d’appello, si legge nel ricorso, ha ritenuto che l’atto di gravame non contenesse l’indicazione “dei rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”.
Tale argomentazione si porrebbe in contrasto con quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, e siano esposti in maniera quantomeno intellegibile i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del favor impugnationis, anche in considerazione della possibilità del giudice dell’appello di accogliere l’impugnazione sulla base di argomentazioni proprie e diverse da quelle dell’appellante, purchè inerenti ai punti della sentenza attinti dal gravame (così Sez. 6, n.3721/2015).
La Corte d’appello non ha fatto buon governo di tali criteri, omettendo di formulare una qualunque valutazione in ordine alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
Ed invero, l’onere della specificità dei motivi di appello è direttamente proporzionato alla specificità della motivazione della sentenza impugnata: se la sentenza presenta lacune argomentative anche l’atto di impugnazione ne risentirà, non potendo essere dotato del carattere della specificità.
La Corte d’appello non avrebbe dovuto prescindere dalla valutazione della completezza della decisione di primo grado; tale analisi, infatti, è presupposto indefettibile per circoscrivere i confini di doglianza entro i quali avrebbe dovuto muoversi l’impugnazione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi dedotti dal ricorrente sono manifestamente infondati perché formulati in termini del tutto generici e aspecifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo in considerazione della sua genericità, intesa come indeterminatezza o astrattezza, ma anche per la mancanza di una effettiva correlazione tra le ragioni argomentative svolte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che il ricorso non può ignorare la motivazione del provvedimento impugnato che viene censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
Tali condizioni sono certamente riconoscibili nel ricorso in esame, dove il difetto di specificità connota l’unica reale argomentazione difensiva avversativa del contenuto della ordinanza impugnata, in base alla quale la Corte di appello avrebbe dovuto analizzare la completezza della motivazione del Tribunale prima di procedere a dichiarare l’inammissibilità dell’appello. La lagnanza così formulata, tuttavia, non precisa in quale parte e sotto quale profilo la sentenza di primo grado avrebbe dovuto ritenersi carente ed incompleta, pure a fronte delle contrarie indicazioni contenute nella ordinanza impugnata, nella quale si evidenzia che: risulta argomentata dal primo giudice la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del reato per cui è intervenuta l’affermazione di penale responsabilità; la falsità della dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale dell’imputato configura il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 309/90 anche qualora il reddito percepito sia inferiore alla soglia di ammissibilità del beneficio; le prove documentali esaminate in primo grado non sono suscettibili di una interpretazione alternativa.
Nella pronuncia a Sezioni Unite Galtelli, a cui occorre fare riferimento per l’inquadramento del tema da trattare, si è affermato che l’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni
illustrate nel provvedimento impugnato e poste a fondamento del decisum (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01).
Con ciò si vuole intendere che, quanto più il provvedimento impugnato si presenti carente sotto il profilo argomentativo in relazione ad un punto o più punti della decisione oggetto di critica da parte dell’impugnante, tanto più si attenua l’onere difensivo di confutare in modo puntuale e rigoroso le valutazioni espresse dal primo giudice nell’atto di impugnazione.
Tuttavia, la difesa deve necessariamente indicare nell’atto di appello quali punti della decisione siano interessati da carenza argomentativa e superficialità in relazione alle questioni di cui è investita la Corte d’appello, non potendo limitarsi ad una critica avulsa da riferimenti ai punti della sentenza censurata senza incorrere nel vizio della “genericità estrinseca”, la quale si connota per la mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata.
Il tasso di indeterminatezza della sentenza impugnata – il quale può essere più o meno elevato – non esonera la difesa dall’indicare i punti sui quali si sollecita l’intervento correttivo della Corte d’appello.
Pertanto, è erroneo il ragionamento seguito nel ricorso, in base al quale, in ragione del richiamo al principio del “favor impugnationis”, la Corte di appello avrebbe dovuto motu proprio individuare le carenze argomentative presenti nella sentenza impugnata prima di addivenire alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello.
Tale impostazione è in contrasto con quanto affermato nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite Galtelli, dove si pone l’accento sulla natura del giudizio di appello quale strumento di controllo, che interviene su specifici punti della decisione impugnata, in base a specifiche ragioni, e che non costituisce un “nuovo giudizio”.
Si veda in proposito quanto illustrato nel paragrafo 7.2 della sentenza: «Venendo all’ordinamento interno, deve osservarsi che, dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l’ultima di tali disposizioni – nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d’appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti – non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appell che i motivi si riferiscano semplicemente a “punti della decisione”. Infatti l’espressione “si riferiscono”, contenuta nella disposizione, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell’art. 581, comma 1, lettera c); con la conseguenza che essa non può che significare “indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”, in relazione a
punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti. In altri termini, il richiamato combinato disposto delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell’ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell’art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi; una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Dunque, alla circostanza che la valutazione del merito nel giudizio di appello sia riferita ai “punti” e non ai “motivi” e che all’esito di tale valutazione giudice di appello possa giungere anche a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dall’appellante non consegue che il giudice d’appello possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non rispettino il requisito della specificità”».
A tale conclusione, precisano le Sezioni Unite, non si può opporre il principio del favor impugnationis perché tale principio deve operare nell’ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione, che è delineata non solo dall’art. 597, comma 1, ma anche dall’art. 581, comma 1, lettera c) codice rito.
Da quanto precede si ricava che l’indeterminatezza della pronuncia di primo grado, rispetto alla quale si misura in termini proporzionali la specificità dei motivi di appello, non può mai consentire la mancata individuazione nell’atto di impugnazione dei punti sui quali la difesa intende sollecitare l’intervento del giudice di appello, non potendosi intendere il giudizio di secondo grado come un giudizio nuovo, a tutto campo.
Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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