Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14229 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14229 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a BRESCELLO il 17/12/1969 COGNOME NOME nato a NOGARA il 14/08/1978 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
dato atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
l’Avv. NOME COGNOME per la parte civile NOME COGNOME chiedeva, con note scritte il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna COGNOME dichiarava inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti per mancanza di specificità estrinseca dell’atto.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati con l’ausilio del difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello )le impugnazioni avrebbero legittimamente e specificamente contestato la sentenza del Tribunale nella parte in cui erano stati ritenuti sussistenti gli artif raggiri integranti il reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi manifestamente infondati.
1.1.11 collegio riafferma che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritt fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Nel corpo di tale sentenza si afferma che «la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifi ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull’esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunq attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatt Poiché l’appello è un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudic d’appello con i motivi d’impugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito dei poteri
del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corrett utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio
ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost. Né può
essere invocata la necessità di presidiare il “diritto di difesa” in considerazione del fatto il giudizio d’appello configurerebbe l’ultima possibilità di rivalutazione del merito d
vicenda processuale, poiché il giudizio di appello non è configurato come pura e semplice revisio prioris instantiae;
mentre, nel sistema delineato dagli artt. 581, 591, 597, comma
1, cod. proc. pen., si ravvisa l’esigenza di delimitare e circoscrivere i poteri del giudic appello, in modo da rendere effettivo l’
ordo processus, inteso come sequenza logico-
cronologica coordinata di atti, rispondente al valore costituzionale della ragionevole durata
(Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME)» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, cit. § 7.3).
1.2. Nel caso in esame gli appelli degli imputati non contestano in modo specifico gli argomenti utilizzati dalla sentenza di primo grado per giungere alla decisione di condanna,
limitandosi genericamente ad affermare l’inesistenza di artifici e raggiri e la riconducibil della condotta contestata da un semplice inadempimento civilistico.
Nessuna censura può dunque essere mossa al provvedimento impugnato che ha ritenuto – in accordo con la giurisprudenza richiamata – che le prime impugnazioni fossero prive dei requisiti di specificità necessari per renderleammissibili.
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 co proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2024.