Specificità dei Motivi di Appello: La Cassazione Conferma la Linea Dura
Quando si impugna una sentenza, non basta semplicemente dissentire. È necessario costruire un’argomentazione solida e puntuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, sottolineando l’importanza cruciale della specificità dei motivi di appello nel processo penale. Questa decisione serve da monito per la difesa: un appello generico è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
I Fatti del Caso: Un Appello Ritenuto Troppo Vago
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato contro la sua condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 385 del codice penale. Secondo il difensore, l’atto di appello conteneva critiche adeguate e specifiche sia sulla valutazione della responsabilità penale sia sul trattamento sanzionatorio applicato.
La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a valutare se la Corte territoriale avesse errato nel giudicare l’appello privo della necessaria specificità.
La Decisione della Cassazione e la Specificità dei Motivi di Appello
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento consolidato, espresso in particolare da una pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 8825/2017). Secondo questo principio, un atto di appello, così come un ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non articola rilievi critici chiari e argomentati rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione impugnata.
In altre parole, non è sufficiente elencare doglianze generiche o limitarsi a riproporre le tesi difensive già respinte. È indispensabile un confronto diretto e puntuale con la motivazione della sentenza che si intende contestare.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che l’onere di specificità a carico di chi impugna è direttamente proporzionale alla specificità con cui il giudice precedente ha motivato la propria decisione. Se la sentenza di primo grado è ben argomentata, l’appello deve essere altrettanto dettagliato nel confutarla.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che i motivi presentati dal ricorrente erano costituiti da ‘mere enunciazioni’ e ‘declinazioni di norme prive di un reale nesso critico’ con l’impianto logico-giuridico della sentenza di primo grado. Quest’ultima era stata considerata adeguatamente motivata sia sull’accertamento della responsabilità sia sulla dosimetria della pena. L’appello, quindi, non superava la soglia minima richiesta per un esame nel merito.
Le Conclusioni
La conseguenza di tale valutazione è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un messaggio chiaro: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico. La specificità dei motivi di appello non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà del processo e previene ricorsi dilatori o infondati, assicurando che il dibattito processuale si concentri su questioni giuridiche concrete e pertinenti.
Quando un appello penale viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un appello è dichiarato inammissibile quando non contiene critiche esplicite e argomentate rivolte direttamente alle ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza che si sta impugnando. Non sono sufficienti contestazioni generiche o la semplice ripetizione di tesi già respinte.
Quale principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione in questa ordinanza?
La Corte ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2017), secondo cui l’onere di specificità dei motivi è direttamente proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato. Più una sentenza è argomentata, più l’appello deve essere dettagliato nel criticarla.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35301 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata (declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello in relazione alla condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge perché – a suo avviso – l’atto di appello recava un’adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l’apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata sia in punto di affermazione di responsabilità che di dosimetria della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025