Specificità dei Motivi di Appello: Quando un’Impugnazione Rischia l’Inammissibilità
Nel processo penale, presentare un appello non è una semplice formalità, ma un atto che richiede rigore e precisione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5899/2024) ha ribadito con forza un principio cardine della procedura: la specificità dei motivi di appello. Senza un’articolata e puntuale critica alla sentenza di primo grado, l’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Monza. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello presso la Corte di Appello di Milano. Tuttavia, i giudici di secondo grado, con un’ordinanza, dichiaravano l’appello inammissibile a causa della genericità delle censure mosse alla sentenza impugnata. Non contento, l’imputato, tramite il suo difensore, presentava un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che i suoi motivi di appello fossero in realtà specifici e che la Corte territoriale avesse errato nel non esaminarli nel merito.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Nel suo ricorso, l’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello. A suo dire, l’atto di appello originario conteneva critiche puntuali, tra cui:
* La contestazione della versione fornita dalla persona offesa.
* La presentazione di una versione alternativa dei fatti, che coinvolgeva un terzo soggetto.
* La critica alla presunta incompletezza delle indagini preliminari.
L’imputato sosteneva che il percorso argomentativo della Corte d’Appello fosse illogico e che la sua richiesta di assoluzione fosse stata ignorata senza un’adeguata motivazione.
L’Importanza della Specificità dei Motivi di Appello
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, coglie l’occasione per riaffermare un orientamento consolidato, già espresso dalle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2016). Il principio è chiaro: l’appello è inammissibile se i motivi non sono specifici. Ma cosa significa concretamente?
Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza di primo grado. L’appellante ha l’onere di:
1. Enunciare esplicitamente i punti della decisione che intende contestare.
2. Argomentare i rilievi critici, contrapponendo alle ragioni del primo giudice delle ragioni alternative, strutturate e logiche, capaci di confutare e sovvertire la prima valutazione.
In pratica, l’atto di appello deve avviare un vero e proprio dialogo critico con la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le tesi difensive già esposte in primo grado. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui il primo giudice ha motivato la sua decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando la correttezza della decisione della Corte di Appello. I giudici hanno osservato che i motivi di appello originari erano effettivamente generici e non correlati alle specificità emerse durante il processo. Le critiche alla ricostruzione dei fatti erano state formulate in modo vago, così come la richiesta di riduzione della pena, presentata nelle conclusioni senza alcuna argomentazione a supporto.
Inoltre, l’introduzione di un fatto nuovo e “eccentrico” (la presenza di un terzo soggetto) senza che fosse stata avanzata alcuna richiesta istruttoria in precedenza, è stata giudicata irrilevante. La Corte ha concluso che il ricorrente non si è confrontato compiutamente con l’ordinanza impugnata, limitandosi a una doglianza generica che non scalfiva la logicità della decisione della Corte territoriale.
Le Conclusioni
La sentenza in esame costituisce un importante monito per la difesa tecnica. La redazione di un atto di appello richiede uno studio approfondito della sentenza di primo grado e la costruzione di una critica puntuale e argomentata. Lamentele generiche o la mera riproposizione di tesi già respinte non sono sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza, come in questo caso, è la chiusura definitiva del processo con la conferma della condanna, senza nemmeno la possibilità di un esame nel merito da parte del giudice superiore. La specificità dei motivi di appello non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché un appello penale può essere dichiarato inammissibile?
Un appello può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Ciò accade quando l’atto di impugnazione non contiene critiche esplicite e argomentate rispetto alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione che si intende contestare.
Cosa si intende esattamente per ‘specificità dei motivi di appello’?
Significa che l’appellante deve indicare ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Non è sufficiente una generica lamentela o un semplice dissenso, ma è necessaria una critica puntuale e motivata.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La decisione impugnata (in questo caso, l’ordinanza della Corte di Appello che dichiarava inammissibile l’appello) diventa definitiva. Di conseguenza, anche la sentenza di condanna di primo grado diventa esecutiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5899 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5899 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NATO A NAPOLI IL DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/09/2023 della Corte di appello di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con provvedimento per mero errore materiale indicato come ordinanza del 19/09/2023 ha dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME e ha dichiarato l’esecutività della sentenza del Tribunale di Monza del 09/11/2022, con il quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto
COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo: – violazione ed errata applicazione degli artt. 591 e 581-bis cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 544 cod. proc. pen.; -l’atto di appello si articola in specifici motivi e censur puntualmente la sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla versione alternativa relativa alla presenza di un terzo soggetto extracomunitario che avrebbe chiesto i documenti all’AVV_NOTAIO; era stato inoltre censurato il narrato della persona offesa; -il percorso argomentativo è palesemente illogico, e trascura completamente elementi di pacifica rilevanza. Inoltre la motivazione è sostanzialmente assente in ordine alla formulata richiesta di assoluzione.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Gli argomenti proposti possono essere trattati congiuntamente, incentrandosi la critica difensiva sulla sostanziale assenza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione e sulla erronea percezione delle censure articolate nell’atto di appello.
Il ricorrente, tuttavia, non si confronta compiutamente con l’ordinanza impugnata e non considera il costante orientamento di questa Corte che ha, nel suo massimo consesso, affermato che “l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto p fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato” (Sez. U, n. n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822-01).
Come correttamente richiamato dal AVV_NOTAIO generale nella motivazione si legge, in particolare, che “i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Sol attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, definitiva, il giudice dell’impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all’art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello”.
Ciò posto, occorre considerare che l’ordinanza impugnata ha compiutamente evidenziato la genericità dei motivi d’appello, con i quali è stata articolata richiest di esclusione della sussistenza del reato contestato, in quanto la persona offesa avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti poco attendibile ed essendo le indagini preliminari approssimative. Argomentazioni, dunque, del tutto generiche e non correlate alle specificità del caso concreto emerse nel corso del giudizio, mentre è stato richiamato un dato del tutto eccentrico, non emerso in precedenza e in relazione al quale non è stata inoltrata alcuna richiesta istruttoria, così come un altrettanto immotivata richiesta di riduzione della pena nelle conclusioni.
Inoltre, occorre considerare come appaia del tutto generica la doglianza articolata in questa sede, attesa la aspecificità delle argomentazioni proposte in assenza di reale confronto con il provvedimento impugnato, anche quanto alla ricostruzione della condotta imputata.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2024.