Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Padova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 27/12/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annulla senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per genericità l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza resa Tribunale di Forlì in data 28/3/2022, che l’aveva dichiarato colpevole del delitto di
continuata ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, condannandolo alla pena di giusti e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 591 e 581 cod.proc.pen. Il difensore sostiene che la Co territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità in assenza dei presupposti in quanto il gravame difensivo rispondeva ai requisiti previsti dall’art. cod.proc.pen., risultando in particolare specificato che si muoveva censura all’idoneità de prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità sulla base di una motivazione contraddittoria. In dettaglio, con il primo motivo si lamentava il carattere presuntivo elementi valorizzati a carico dell’imputato mentre con il secondo si deduceva la illogicità motivazione laddove l’ordinanza impugnata ha tratto la prova del reato dal lecito uso de veicolo da parte del prevenuto;
2.2 la contraddittorietà della motivazione avendo la Corte d’appello fondato il propr convincimento su una considerazione parziale dell’atto devolutivo, non avendo colto la ragione principale del gravame consistente nella denunzia relativa al difetto di prova idonea del f contestato.
3.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale è pervenuta al declaratoria d’inammissibilità dell’appello sull’assunto che il gravame difettasse di specif estrinseca per non avere l’impugnante puntualmente contrastato le ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità del ricorrente. Detta valutazione non par condivisibile alla luce dei contenuti dell’atto d’appello (depositato in data 3/8/2022) quale il difensore ha censurato con ampio sviluppo argomentativo i criteri di valutazione de prova adottati dal primo giudice e la congruenza della motivazione resa al riguardo.
3.1 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice d’appello, a seguito riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, p dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specifi ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 28197801;Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Rv. 278859-01). Si è, inoltre, rimarcato che il requis della specificità dei motivi di appello è soddisfatto se l’atto individua il punto che devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento al motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del grav
(Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Rv. 273778 – 01), condizioni nella specie adempiute alla luce delle argomentazioni esposte in particolare nel corpo del primo motivo d’appello, che contesta il giudizio di responsabilità analizzando le emergenze scrutinate e operandone una precisa confutazione.
4.Alla luce delle considerazioni che precedono s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appel di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024
Sentenza a motivazione semplificata