Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36938 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36938 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l ‘appello proposto avverso la pronunzia del Tribunale di Castrovillari del 13.12.2021, che condannava NOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt.76 D.PR. 445/2000 e 483 cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’impugnazione proposta dal difensore dell’imputata fosse affetta da aspecificità, in quanto i motivi di appello non recavano alcuna concreta censura, limitandosi a contestazioni generiche, consistenti in una mera elencazione di richieste assolutorie e di determinazioni
che il giudice di primo grado avrebbe dovuto assumere, prive di una reale confutazione del l’apparato motivazionale della sentenza di primo grado.
Contro l’anzidetta sentenza l’imputat a propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., contestando la asserita genericità dei motivi di appello. Si deduce che la proposizione dell’atto d’appello , in data 17/04/2022, avrebbe richiesto la valutazione della sua ammissibilità alla luce dell’art.581 cod. proc. pen. , nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 150/2022, entrata in vigore il 30.12.2022, con la introduzione del comma 1 bis all’art.581 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe violato il principio del minor rigore nella valutazione della specificità dell’appello , in ragione della natura pienamente devolutiva del gravame di merito e del principio del favor impugnationis.
Si deduce che, nella specie, l’atto d’appello conteneva i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento del ricorso in quanto indicava: i capi e punti della decisione impugnata; le richieste; i motivi a sostegno di ogni richiesta, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto , posti a fondamento delle critiche.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale sulla valutazione di ammissibilità dell’appello e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che la Corte d’appello avrebbe ecceduto i limiti del sindacato sulla specificità formale dei motivi e formulato un giudizio sulla qualità, persuasività e fondatezza dei motivi, ossia sulla capacità di incidere nel merito della decisione impugnata, implicitamente giudicando le argomentazioni difensive.
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione ai motivi aggiunti, ritualmente acquisiti agli atti, che non introducevano doglianze nuove ma sviluppavano ed approfondivano censure introdotte con l’atto di appello originario, fornendo ulteriori e dettagliate argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In relazione alle questioni trattate, i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
2.1 L’art. 581 cod. proc. pen. dispone che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
Già le SU RAGIONE_SOCIALE, peraltro, avevano chiarito- ancor prima della codificazione del principio de quo ad opera della c.d. riforma Cartabia, con l’introduzione del comma 1 bis nell’art. 581 cod.proc.pen.- che ‘l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato’ (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823 -01).
Le Sezioni Unite hanno rilevato che, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologici dell’impugnazione quali la totale indeterminatezza dell’esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell’appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni: – in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell’appello; – ciò in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado.
Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc.
pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono (Sez. 4, Sentenza n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 -01).
Si è altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l’identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 3, n.12727 del 21/2/2019, COGNOME, RV. 275841).
2.2 Deve, quindi, ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi.
In particolare, si rileva che, con il primo motivo di appello, si deduceva una precisa questione giuridica sull’assorbimento del reato , come contestato, nella fattispecie di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., dichiararsi non doversi procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita .
Con il terzo e sesto motivo di appello si deduceva l’ insussistenza dell’elemento psicologico del reato, argomentando con riguardo alla finalità della dichiarazione resa dalla imputata, quale causa giustificativa della falsa attestazione. Si chiedeva l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato , quanto meno sotto il profilo dubitativo, deducendo mancare la prova dell’elemento soggettivo .
Con il quinto motivo di appello, si lamentava la valutazione del Tribunale con riguardo all’elemento oggettivo del reato , chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso. Evidenziava la difesa che la corrente elettrica sarebbe, comunque, stata erogata dalla compagnia di fornitura elettrica, e ciò a prescindere dalla effettiva residenza anagrafica.
Con il settimo e ottavo motivo di appello, in punto di trattamento sanzionatorio, si chiedeva applicarsi il giudizio di bilanciamento delle attenuanti ex art.69 cod. pen. e rideterminarsi la pena inflitta entro il limite di mesi uno, alla stregua di una valutazione ai sensi dell’art.133 cod. pen.
Con l’undicesimo motivo di appello, si lamentava la mancata applicazione dell’art.131 bis cod. pen., ritualmente richiesta in primo grado, deducendo la sussistenza dei presupposti di legge.
Deve, quindi, ritenersi che i motivi di appello, come formulati, abbiano adeguatamente specificato, sia pure sommariamente, le ragioni di contrapposizione con la pronuncia operata dal giudice di primo grado, attraverso una diversa lettura della piattaforma probatoria valorizzata in tale sede, sia con riguardo all’elemento soggettivo che all’elemento soggettivo del reato, al trattamento sanzionatorio ed all’applicazione dell’art.131 bis. cod. pen.
L’atto di appello, oltre a non essere connotato da aspecificità intrinseca, attesa la puntuale individuazione della critica rivolta alla sentenza gravata, non può ritenersi caratterizzato neanche da aspecificità di tipo estrinseco. Esso, infatti, contiene, attraverso l’individuazione dei predetti elementi di fatto, adeguate ragioni di confronto critico con l’apparato argomentativo contenuto nella sentenza di primo grado, in quanto tali idonee a sollecitare un nuovo esercizio dei relativi poteri discrezionali riconosciuti al giudice di merito e non tali da essere valutate sotto il profilo previsto dal combinato degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581 cod. proc. pen.
D’altra parte, il collegamento sistematico fra gli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., a conferma del principio secondo cui l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti, non può neppure ritenersi che la sentenza del Tribunale abbia ampiamente spiegato i punti cruciali sulla base dei quali si è ritenuta sussistente la prova del reato.
Il Tribunale, invero, si è soffermato soltanto sulla esposizione del fatto e sulla consapevolezza della dichiarazione resa della imputata, con riguardo al luogo di residenza, luogo diverso da quello risultante dal documento di identità,
dallo stesso prodotto, ed allegato alla autocertificazione; inoltre ha motivato sul diniego dell ‘applicabilità dell’art.131 bis cod. pen.
Ne consegue che, a fronte di una motivazione della sentenza del Tribunale talmente stringata, neppure poteva richiedersi al ricorrente una maggiore esplicitazione dei motivi in fatto e in diritto della impugnazione.
2.3. Sulla base delle considerazioni suesposte resta fuori dall’area dell’inammissibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità già evocata e che si intende ribadire, la verifica sulla manifesta infondatezza dei motivi, che non compete al giudice dell’appello, il quale può dichiarare l’inammissibilità, ai sensi della norma citata ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste, solo quando gli stessi difettino di specificità e, quindi, quando non siano affatto argomentati (genericità intrinseca) o quando non affrontino il nucleo effettivo della motivazione su ciascuno dei punti eventualmente impugnati oppure lo contestino solo apparentemente (genericità estrinseca) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei, ancorché manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale (Sez. 5, Sentenza n. 34504 del 25/05/2018 Rv. 273778 -01).
Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alla proposizione di motivi ulteriori ritualmente acquisiti agli atti, che non introducevano doglianze nuove ma sviluppavano ed approfondivano censure tempestivamente introdotte con l’atto di appello originario.
La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 10/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME