Specificità dei Motivi di Appello: Quando un Ricorso Viene Respinto in Partenza
Nel processo penale, presentare un appello non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza; è fondamentale che l’atto sia redatto correttamente. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi di appello, un requisito che, se non rispettato, conduce a una dichiarazione di inammissibilità, chiudendo di fatto le porte a un nuovo esame del caso. Vediamo cosa ci insegna questa ordinanza.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per i reati di furto in abitazione e sostituzione di persona, decideva di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso erano focalizzati su aspetti della determinazione della pena: l’aumento per la continuazione tra i reati, il riconoscimento della recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Tuttavia, questi stessi punti erano già stati sollevati e respinti dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e la Specificità dei Motivi di Appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio formale e sostanziale dell’atto di impugnazione stesso. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano una mera riproposizione di quelli già formulati nell’atto di appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado.
In altre parole, l’imputato si è limitato a ripetere le sue lamentele, ignorando completamente le risposte che i giudici d’appello avevano già fornito. Questo comportamento viola il principio della specificità dei motivi di appello, che richiede all’appellante di instaurare un vero e proprio ‘dialogo’ con la sentenza che intende contestare.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento consolidato, richiamando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2017, Galtelli). Secondo questo principio, il difetto di specificità non si verifica solo quando i motivi sono vaghi o generici, ma anche quando manca una correlazione diretta con le ragioni che sorreggono il provvedimento impugnato.
L’atto di impugnazione non può essere un documento astratto o una semplice ripetizione di doglianze. Deve, al contrario, ‘attaccare’ punto per punto le motivazioni del giudice precedente, spiegando perché sono errate o illogiche. Se l’atto di appello non si ‘misura’ con la motivazione della sentenza che contesta, non adempie alla sua funzione critica e, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, il Tribunale aveva già dato una risposta adeguata ai punti contestati e l’atto di appello non aveva saputo contrapporre argomenti specifici a quella motivazione, rendendo così inammissibili sia l’appello originario sia, di conseguenza, il successivo ricorso per cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto processuale penale. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza da contestare. Non è sufficiente elencare i motivi di disaccordo; è necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice, evidenziandone le falle e proponendo una lettura alternativa supportata da argomenti giuridici solidi. Un appello ‘pigro’, che si limita a copiare e incollare motivi precedenti, è destinato al fallimento e comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello e mancavano di specificità, non confrontandosi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘difetto di specificità’ di un motivo di ricorso?
Per ‘difetto di specificità’ si intende la situazione in cui un motivo di ricorso è intrinsecamente vago oppure non si correla con le ragioni specifiche addotte dal giudice nel provvedimento che si sta contestando, ignorandole di fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24710 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e di sostituzione di persona;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla pena applicata in aumento per la continuazione, sul riconoscimento della recidiva e sul giudizio di bilanciamento, è inammissibile perché erano già inammissibili, per difetto di specificità, gli omologhi motivi di appello:
già il Tribunale aveva fornita adeguata risposta su tutti i punti oggetto di ricorso;
l’atto di appello non si misurava con la motivazione del Tribunale;
secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di specificità dei motivi ricorre non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME). Ciò in quanto l’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024