Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34748 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 24 ottobre 2023.
I giudici di merito hanno giustificato la decisione con la mancata esposizione, in forma specifica, dei motivi posti a fondamento del gravame di merito.
A tal fine, hanno messo in correlazione la sentenza di primo grado, nella parte relativa alla posizione dell’imputato per i reati di furto aggravato e materia di armi, con i motivi di impugnazione.
Questi ultimi sono stati ritenuti formulati in termini non specifici e, dunque privi del confronto analitico con la motivazione della sentenza di primo grado essendosi limitato l’appellante a riproporre la tesi secondo cui egli sarNOME stato estraneo ai reati contestati.
In ordine ad alcune statuizioni (condizione di procedibilità in ordine al delitt di furto dell’autovettura di cui al capo k), peraltro, è stata evidenziata l’omissio di qualsiasi deduzione difensiva.
Il motivo sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, inoltre, è stato giudicato generico in quanto privo dell’esame di qualsiasi elemento di fatto e di diritto a supporto della richiesta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Pur avendo affermato l’inconferenza dell’atto di impugnazione rispetto al contenuto della sentenza, la Corte di appello avrNOME comunque emesso un provvedimento con il quale ha affermato la minore efficacia persuasiva degli elementi evidenziati dalla difesa rispetto agli indizi valorizzati con la sentenza d condanna.
Ciò a dimostrazione del fatto che la difesa aveva, comunque, svolto quello sforzo di argomentazione controfattuale idonea a sollecitare una valutazione di merito da parte della Corte di appello che avrNOME dovuto pronunciare sulla fondatezza o meno dell’atto di impugnazione.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
1. Il ricorso è infondato.
La tesi del ricorrente muove, essenzialmente, dalla considerazione che l’ordinanza impugnata soffre di un vizio di fondo integrato dal fatto che, pur avendo affermato che l’atto difensivo avrNOME omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si sarNOME, invece, soffermata sulla minore capacità persuasiva degli elementi indicati dalla difesa rispetto a quelli valorizzati nella sentenza di primo grado.
Da ciò trae la conclusione della sostanziale pertinenza e specificità delle argomentazioni sviluppate nell’atto di impugnazione e, dunque, della necessità, per la Corte di appello adita, di provvedere nel merito e all’esito del contraddittorio.
La ricostruzione e le considerazioni della Corte di appello di Bologna sono esenti dal vizio denunciato.
Invero, per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione nel merito, ossia quello riferito all’affermazione della penale responsabilità per i delitti ascr all’imputato, dal confronto tra la parte della sentenza di primo grado avente ad oggetto tale profilo e il motivo di impugnazione, emerge come quest’ultimo sia stato articolato in termini parziali, aspecifici ed assertivi.
Invero, emerge come, la penale responsabilità sia stata affermata a fronte di un compendio indiziario costituito da conversazioni intercettate nel corso delle quali l’imputato, noto alle forze dell’ordine, è stato incontestatamente identificat come uno dei parlatori e da tabulati telefonici.
I giudici hanno ricostruito sia la partecipazione di NOME NOME tentativo di furto del 20 agosto 20202 a Spazzate Sassatelli anche attraverso la valorizzazione della sua partecipazione alle perlustrazioni che l’hanno preceduto, che quella al furto consumato dell’autovettura di cui al capo k) e alla detenzione e porto del materiale esplosivo di cui al capo I), nonché per tutti gli altri del ascrittigli in ragione di una valutazione comparata e globale del materiale indiziario a propria disposizion
A tale propo ito GLYPH an h segnalato come alcune parziali ammissioni dell’imputato siano state smentite dal contenuto delle intercettazioni.
A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente, nell’atto di appello, ha formul censure di natura essenzialmente assertiva (“NOME NOME NOME contatto con gli altri correr, “non risulta che abbia partecipato ai sopralluoghi”, “non h partecipato all’esecuzione del furto”; “non risulta che sia mai salito a bordo di quell’autovettura”).
Inoltre, rispetto dell’affermazione della circostanza che la querela per il capo
K) è stata sporta da soggetto legittimato, in quanto possessore ed abituale utilizzatore del bene e soggetto legato da rapporto di affinità con il proprietario, ricorrente, si è limitato a dedurre che la querela è stata sporta da “soggetto non legittimato diverso dal proprietario”.
Infine, a fronte della descrizione di plurimi profili di fatto tali da giustifica quantificazione del trattamento sanzionatorio (gravità della condotta, rilevanza del contributo, precedenti penali, sottoposizione alla misura di prevenzione), il ricorrente, si è limitato ad invocare l’applicazione dei criteri di cui all’art. cod. pen.
Alla fattispecie, vertendosi in tema di sentenza di primo grado emessa il 24 ottobre 2023, ossia successivamente all’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile l’art. 581, comma lbis, cod. proc. pen. (inserito dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. cit.) che ha sostanzialment riprodotto l’orientamento giurisprudenziale di seguito richiamato che, pertanto, conserva, tuttora, la sua validità.
La Corte di appello ha, pertanto, applicato correttamente i principi che governano la materia tenuto conto che «l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello presentato avverso sentenza di condanna per ricettazione, con il quale l’appellante si era limitato a richiamare la disciplina generale sull’errore sull’incauto acquisto, senza specificare per quali motivi tali principi fossero applicabili al caso, a prospettare, senza argomentarne le ragioni, l’individuazione di un diverso “tempus commissi delicti” e, infine, a richiedere le attenuanti della lieve entità e le generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado)» (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811).
Ancora, è stato affermato che «in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l’onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato» (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112).
Si tratta della sostanziale applicazione del principio di diritto per cui «l’appell
al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità de motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critic rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decision impugnata, fermo restando che tale onere dì specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato« (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822).
Ne consegue l’infondatezza del ricorso in quanto le censure riportate nell’ordinanza, confrontate con le diverse rationes decidendi della sentenza di primo grado (per come ampiamente illustrato), non sono complete e specifiche.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrent condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 12/06/2024
Il Conigliere egensore
Il Presidente