Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41856 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME NOME nato a Cremona il giorno DATA_NASCITA rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso l’ordinanza in data 08/05/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli art comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicem 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertit modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif. con la quale Inn GLYPH povu.z.z., sostituto Procuratore generaleXha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
preso atto che non risultano depositate conclusioni scritte del difensore del ricorrente, NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in data 06/12/2023 del Tribunale di Reggio Emilia che lo aveva dichiarato responsabile dei delitti di f aggravato e di tentata estorsione e condannato alla pena di anni tre mesi sei di reclusion ed euro 1.200,00 di multa.
Il collegio ha rilevato il difetto di specificità dei motivi proposti con l’atto di a sul piano intrinseco (genericità delle doglianze) che sotto il profilo estrinseco relativ mancanza di correlazione tra le argomentazioni sviluppate nella decisione censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc pen., la violazione di legge in relazione all’art. 581 cod. proc. pen.
Osserva il ricorrente che l’atto di appello conteneva l’esposizione di motivi impugnazione con le relative deduzioni ed era dunque correlato alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.
L’interposto gravame censurava in primo luogo la valutazione erronea del giudice di primo grado in punto di qualificazione giuridica dei fatti che avrebbero dovuto essere ricondo alla fattispecie di truffa continuata e, a sostegno, richiamava:
con riferimento all’addebito di furto con destrezza di due orologi, le dichiaraz dell’imputato il quale aveva affermato che tali oggetti gli erano stati spontaneamen consegnati dalla persona offesa alla quale aveva consegnato, a titolo di pagamento del prezzo, una busta contenente denaro falso;
con riferimento all’addebito di estorsione, la circostanza che le trattative p restituzione degli orologi erano avvenute sotto il controllo delle forze dell’ordine a persona offesa si era rivolta e ciò escluderebbe la forza intimidatrice della condotta minaccia.
L’atto di appello censurava altresì la ritenuta sussistenza dell’aggravante del destrezza contestata rispetto alla quale si deduceva che dalla ricostruzione fattuale non era prova che l’imputato avesse messo in atto una condotta agile, rapida e svelta per impossessarsi dei beni e, infine, l’eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata co trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per il giudizio.
Questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo cu l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificit motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici risp alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fer restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttament proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte n provvedimento impugnato (Sez. UÌ , n. 8825 del 27/10/2016 . GLYPH 2017, COGNOME, Rv. 268822). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, s valutata alla luce del principio del “favor impugnationis”, impone di contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattual pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confut semplicemente il “decisum” del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte.
Ancora, di recente 5 questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d’appello, seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, 103, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME,Rv. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, COGNOME, Rv. 273778).
L’art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 1, co. 55, della legge 23 giug 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena, appunto, di inammissibilità, che, nell’atto di gravame, l’appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i p della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richi avanzate al giudice dell’appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richi
L’art. 33, comma 1, lett. d) del D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 I che ha introdotto l’art. 581 comma 1-bis cod. proc. pen.,ha ulteriormente delineato il concetto di” specificità” che deve connotare l’atto di appello prevedendone l’inammissibilità quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle rag fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punt della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
Tanto premesso, nel caso di specie l’atto di appello indicava in modo sufficientemente specifico le ragioni a suo dire idonee a confutare e sovvertire le valutazi del primo giudice.
Il gravame indicava i punti della decisione oggetto di impugnazione e nel suo contenuto non si limitava a formule di stile, ma – con riferimento al profilo d responsabilità – poneva argomenti correlati ai contenuti della decisione impugnata e
finalizzati ad ottenere sia la riqualificazione giuridica dell’addebito di furto nel reato d già invocata nel giudizio di primo grado, sia la pronuncia assolutoria con riferimento delitto di tentata estorsione e, in via subordinata, l’esclusione della aggravante dell’a commesso il fatto con destrezza in relazione all’addebito di furto.
Quanto ai primi due profili di doglianza, l’appellante evidenziava come lo stesso primo giudice (pagina 6 della sentenza) avesw- ritenuto che la ricostruzione dei fatti re dall’imputato fosse ben più verosimile di quella offerta dalla persona offesa la quale, n corso del suo esame, aveva fornito una versione divergente da quella contenuta nell’atto di querela. A fronte di tale assunto, il Tribunale avrebbe allora dovuto, coerentemente riqualificare il contestato furto nel delitto di truffa in quanto COGNOME aveva riferito vittima gli aveva spontaneamente consegnato gli orologi messi in vendita e che egli, a titolo di pagamento del corrispettivo dovuto, aveva fornito banconote false; avrebbe,inoltr dovuto affermare l’insussistenza del delitto di tentata estorsione poiché l’imputato avev spiegato di non avere realizzato alcuna condotta violenta o minacciosa nei confronti della persona offesa.
Quanto alla invocata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen l’appellante deduceva che, proprio dalla ricostruzione fattuale della vicenda fondata sul dichiarazioni dell’imputato ritenute credibile, emergeva come questi era semplicemente sceso dall’auto a bordo della quale si trovava con la persona offesa, sicchè non vi er traccia concreta di un comportamento abile ed astuto tale da integrante l’aggravante della destrezza.
Il gravame, dunque, si confrontava con la sentenza appellata sviluppando sufficientemente rilievi di pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado, sicché esso presentava i tratti della specificità intrinseca (intesa come non genericità delle doglia ed estrinseca (da intendersi nel senso di una confutazione degli argomenti spesi nella sentenza impugnata).
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezion
della Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso il 02/10/2024