Specificità estrinseca dei motivi: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del processo penale: l’inammissibilità del ricorso fondato su argomentazioni generiche o meramente ripetitive. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il requisito della specificità estrinseca dei motivi, un concetto tecnico ma cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il porto di una pistola. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha sollevato diverse questioni dinanzi alla Suprema Corte, contestando sia l’accertamento della responsabilità penale sia l’entità della pena inflitta.
In particolare, i primi tre motivi di ricorso vertevano sull’idoneità all’uso dell’arma, sostenendo che alcuni difetti ne compromettessero la funzionalità. Il quarto motivo, invece, criticava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo.
Il Ruolo della Specificità Estrinseca dei Motivi nel Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione risiede proprio nella violazione del principio di specificità estrinseca dei motivi. I giudici hanno osservato che i primi tre motivi non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già esaminate e respinte, con argomenti giuridici corretti, dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, invece di contestare specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata, si è limitato a ripetere le sue tesi. Questo comportamento processuale è contrario alla funzione della Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
L’Inammissibilità del Motivo sul Trattamento Sanzionatorio
Anche la critica relativa alla pena è incorsa nello stesso vizio. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando la gravità della condotta (il porto della pistola alla cintola) e un “tratto marcatamente negativo della personalità dell’imputato”. Il ricorso, invece di confrontarsi con queste specifiche valutazioni, si è limitato a indicare altri elementi che, a dire della difesa, avrebbero potuto giustificare una pena più mite. In pratica, ha ignorato il nucleo della motivazione del giudice, proponendo una valutazione alternativa che non è ammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando consolidati principi giurisprudenziali, tra cui pronunce delle Sezioni Unite. Un ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato. Non basta lamentare un’ingiustizia percepita; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento. La mera riproduzione di argomenti già disattesi equivale a un’assenza di critica e rende l’impugnazione un mero espediente dilatorio, privo della necessaria specificità.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e precisione. Per avere una possibilità di successo, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di condanna. È indispensabile articolare una critica mirata, puntuale e argomentata che si misuri direttamente con le ragioni esposte dal giudice d’appello. In assenza di questo confronto critico, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito della ‘specificità estrinseca dei motivi’. Le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la logica della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono avere ‘specificità estrinseca’?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve analizzare la motivazione della sentenza che intende contestare e indicare in modo preciso e puntuale gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice precedente. Deve esserci un confronto diretto con la decisione impugnata.
Per quale ragione anche il motivo relativo alla pena è stato ritenuto inammissibile?
Anche il motivo sulla pena è stato giudicato inammissibile per lo stesso vizio. La difesa non ha contestato le ragioni specifiche addotte dalla Corte d’Appello per giustificare la severità della sanzione (come la personalità dell’imputato e la gravità del fatto), ma si è limitata a proporre elementi alternativi a favore del ricorrente, senza prendere posizione su quelli a suo carico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il ricorso deduce motivi inammissibili, in quanto:
i primi tre motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4 d sentenza impugnata sulla idoneità delle armi all’utilizzo e sulla circostanza che il perito è sta in grado di utilizzarle, pur in presenza dei difetti evidenziati in ricorso); sul punto il ri rivela, pertanto, privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (c Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugNOME;
il quarto motivo sul trattamento sanzioNOMErio è, a sua volta, affetto dal medesimo vizio, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che a pag. 5 ha evidenziato il tratto marcatamente negativo della personalità dell’imputato e la gravità dell vicenda del porto della pistola alla cintola, limitandosi ad evidenziare altri aspetti che avrebbe potuto essere valutati in favore del ricorrente senza prendere posizione su quelli individuati suo carico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.