Ricorso in Cassazione: il requisito della specificità estrinseca
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore tecnico. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una sua revisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza cruciale di un requisito formale, spesso sottovalutato: la specificità estrinseca dei motivi di ricorso. Senza di essa, l’impugnazione rischia di essere archiviata come inammissibile, con conseguenze economiche per i ricorrenti. Analizziamo insieme questa decisione per capire come redigere un ricorso efficace.
I fatti del caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per cassazione. Nel loro atto, sostenevano in modo generico che la sentenza di secondo grado fosse priva di motivazione, che mancasse una prova adeguata della loro responsabilità e che i giudici non avessero valutato correttamente le risultanze processuali. Si trattava di censure ampie, che miravano a contestare l’intero impianto accusatorio confermato in appello.
La decisione della Corte sulla specificità estrinseca
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione non risiede nel merito delle argomentazioni, che non sono state neppure esaminate, ma in un vizio procedurale fondamentale. Secondo i giudici, il ricorso mancava del requisito della specificità estrinseca.
Cosa si intende per ‘specificità estrinseca’?
Questo termine tecnico indica che il ricorso non può essere un atto a sé stante, una semplice riproposizione delle proprie ragioni. Deve, invece, instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza che si intende impugnare. L’appellante ha l’onere di indicare con precisione quali parti della motivazione della sentenza precedente sono errate e perché. Non è sufficiente affermare che la motivazione è carente; bisogna dimostrare dove e come la Corte d’Appello ha sbagliato nel suo ragionamento, correlando le proprie critiche alle specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato.
Ignorare le affermazioni del giudice precedente o evidenziarle solo formalmente, senza un reale confronto, svuota il ricorso della sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata.
Le motivazioni e le conclusioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare: il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione. I ricorrenti si erano limitati a censure generiche, omettendo di assolvere alla funzione di critica specifica. Questo vizio, definito ‘difetto di specificità estrinseca’, ha portato direttamente alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni pratiche di questa ordinanza sono severe. Oltre a vedersi respingere il ricorso, i due soggetti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato una colpa nella loro condotta processuale, condannandoli al pagamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale per ogni avvocato e cittadino: un’impugnazione deve essere mirata, precisa e costruita come una confutazione analitica della sentenza precedente. In caso contrario, si trasforma in un esercizio sterile destinato al fallimento.
Cosa rende un ricorso inammissibile per mancanza di specificità estrinseca?
Un ricorso è inammissibile quando non crea una correlazione diretta tra le argomentazioni della sentenza impugnata e i motivi del ricorso stesso, limitandosi a critiche generiche senza un confronto puntuale.
Qual è la funzione di un ricorso secondo la Corte di Cassazione?
La funzione tipica di un ricorso non è semplicemente quella di esprimere disaccordo, ma di svolgere una critica argomentata e specifica avverso la sentenza oggetto di impugnazione, confrontandosi direttamente con le motivazioni in essa contenute.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito equitativamente dal giudice in base ai motivi dedotti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38959 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi congiuntamente presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
considerato che con l’unico comune motivo d’impugnazione si sostiene genericamente che la sentenza impugnata Ł priva di motivazione, l’insussistenza di una prova idonea della responsabilità e la mancata valutazione delle risultanze processuali. Osservato che tutto ciò viene dedotto senza che siano esposte puntuali censure alla sentenza impugnata, così che i ricorsi difettano del requisito della specificità;
osservato che , invero, il ricorso per cassazione Ł inammissibile (per difetto di specificità “estrinseca”) quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poichØ in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, COGNOME, Rv. 286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109);
rilevato che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
Ord. n. sez. 14421/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME