Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20131 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20131 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato in Romania il 27/04/1981
Viloi NOME nato in Romania il 7/09/1986
avverso la sentenza del 6/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per aspecificità, l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME
NOME e NOME COGNOME condannati per i reati di concorso in rissa, resistenza pubblico ufficiale e lesioni, e, il COGNOME, anche per il reato d danneggiamento, dal Tribunale di Ravenna, con sentenza del 26 gennaio 2022.
La Corte di appello ha rilevato che, a fronte della specifica motivazione del primo giudice in ordine alla configurabilità dei reati contestati e alla responsabilità, l’appello constava della mera enunciazione dell’insussistenza del reato di rissa, avendo gli imputati agito per legittima difesa, e dell’elemento soggettivo dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento, censurando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza esplicitare le ragioni per le quali le valutazioni del Tribunale erano da considerarsi erronee, evidenziando che una richiesta così formulata risultava palesemente deficitaria sotto il profilo della motivazione, siccome del tutto priva di riferimenti sia ad atti e circostanze di causa che alla motivazione del Tribunale.
2.Ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto a firma del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
La censura relativa alla mancata concessione delle circostanze generiche era specifica, posto che le stesse venivano richieste “per meglio adeguare la pena ai fatti, anche in considerazione della ambiguità e della contraddittorietà degli elementi relativi alla vicenda”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza del motivo.
Deve premettersi che non trova applicazione il disposto dell’art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lvo del 10/10/2022 n 150, trattandosi di appello avverso sentenza emessa prima del 30 dicembre del 2022 (data di entrata in vigore della riforma Cartabia).
La previsione di cui all’art. 581 cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), in ogni caso, ha già introdotto più stringenti oneri di specificità dell’impugnazione prevedendo, a pena di inammissibilità, l’obbligo in capo all’appellante di indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intendeva impugnare, le richieste avanzate al giudice dell’appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostenevano tali richieste.
3.Nel caso in esame, le richieste avanzate con l’atto d’appello, richiamate motivo di ricorso, erano del tutto astratte e generiche, non si confrontavano
gli specifici passaggi argomentativi svolti dal giudice di prime cure, espli nell’ordinanza impugnata, non contenevano alcuna critica specifica e argomentata
alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado e, nella sostan costituivano una mera sollecitazione al giudice di secondo grado a rivedere
decisum del precedente giudizio.
In particolare, con riferimento al trattamento sanzionatorio, deve evidenzia che nella sentenza di primo grado Is.1 ha chiaramente effettua
una valutazione implicita circa la non concedibilità delle circostanze attenu generiche in considerazione dei molteplici precedenti penali dei ricorrenti.
punto l’appello degli imputati è risultato, invece, affetto da genericità, limit a richiedere l’applicazione della diminuente di cui all’art.
62-bis cod. pen. “per
meglio adeguare la pena ai fatti”.
La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generic costituiscono, infatti, l’esplicazione di un potere discrezionale del giudi
merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in s conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione delle ra atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boate Rv. 276044 – 01).
Il che rende i ricorsi inammissibili ai sensi degli artt. 581, comma 1 e comma 1, lett. c), del codice di rito.
I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili, con la consegu condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare a fav della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/02/2025