Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21939 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME Appuhamilage Chaman NOME, nato in Sri Lanka il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 emessa dalla Corte di appello di Bologna udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto nell’interesse dell’imputato NOME, rilevando l’aspecificità dei motivi e, dunque, la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen.
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AVV_NOTAIO, nell’interesse del NOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente, con unico motivo, censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione sul punto.
Il ricorrente, citando i principi enunciati dalle Sezioni unite nella sentenza COGNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), COGNOME, Rv. 268822 – 01), rileva come la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, abbia esaminato il merito dei motivi per dichiararli manifestamente infondati.
La Corte di appello, dunque, lungi dallo stigmatizzare l’aspecificità, intrinseca ed estrinseca, avrebbe optato per una declaratoria di inammissibilità fondata sulla manifesta infondatezza degli stessi, che è, tuttavia, ignota alla disciplina del giudizio di appello.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 gennaio 2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato.
Il ricorrente, con unico motivo, censura l’inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
3. Il motivo è fondato.
3.1. L’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, co. 1, lett. d) del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), sancisce che « l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici i relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione ».
Il legislatore della riforma ha, dunque, recepito nel testo del codice di rito, quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, che, al pari del ricorso per cassazione, hanno ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi
l’appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), COGNOME, Rv. 268822 – 01).
3.2. Invero il legislatore, già con la legge 23 giugno 2017, n. 103 aveva recepito nel codice di rito il principio espresso nella sentenza “COGNOME” ribadendo, nel disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., la comminatoria della sanzione della inammissibilità dell’impugnazione in caso di inosservanza del requisito della specificità dei motivi; conseguenza processuale peraltro già prevista dal sistema, in forza del richiamo al medesimo art. 581 contenuto nell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che disciplina in AVV_NOTAIO l’inammissibilità dell’impugnazione.
3.3. Con la disposizione introdotta nel 2022, il legislatore ha, tuttavia, imposto all’appellante, oltre «alla enunciazione specifica a pena di inammissibilità» dei motivi già prevista dall’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. in relazione a «ogni richiesta», anche l’illustrazione «puntuale ed esplicita» delle censure mosse alla motivazione, in fatto ed in diritto, che sorregge il provvedimento impugnato.
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 152 del 2022 si rileva che «tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».
3.4. Per effetto di tale modifica normativa, dunque, i motivi d’appello, per essere ammissibili, devono essere connotati dalla specificità “intrinseca” ed “estrinseca”.
In virtù alla nuova disposizione, dovranno pertanto ritenersi inammissibili in quanto “intrinsecamente aspecifici” – i motivi:
che siano in sé vaghi, indeterminati o confusi e non consentano al giudice del grado superiore di cogliere gli esatti termini delle censure mosse al provvedimento appellato, di verificarne la fondatezza o meno e, se del caso, di modificarla;
che risultino totalmente laconici, come nel caso in cui il ricorrente si limiti alla mera enunciazione del vizio ovvero a formulare una mera richiesta (invocando, ad esempio, l’applicazione di un istituto o l’assunzione di una prova), senza alcuna indicazione delle ragioni della denunciata violazione di legge o del difetto argomentativo denunciato o comunque a sostegno dell’istanza;
che formulino censure perplesse, dubitative o ipotetiche, tali da non costituire in effetti una critica al provvedimento;
che espongano rilievi del tutto astratti, privi di alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato o alla res iudicanda, pertanto suscettibili di attagliarsi a qualunque impugnativa e tali da non poter essere qualificati come censure a “quel” provvedimento;
e) che si esauriscano nella mera citazione di principi affermati della giurisprudenza di legittimità, irrelati rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Sono, invece, affetti da “aspecificità estrinseca” quei motivi che non si pongano in “reale” ed “effettivo” confronto con la sentenza impugnata e, dunque, che non contrappongano alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni attinenti agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice.
Affinché, dunque, il motivo devoluto possa ritenersi specifico, il ricorrente non deve limitarsi a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma deve prenda posizione rispetto alla stessa, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito.
3.5. Nell’interpretazione unanime della dottrina e della giurisprudenza, rimane, invece, fermo, pur a fronte della recente modifica normativa, l’insegnamento delle Sezioni unite secondo il quale, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi – a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile – alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), COGNOME, Rv. 268823 – 01; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 – 01).
3.6. La Corte di appello di Bologna, tuttavia, non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto, con riferimento al primo motivo di appello, ha rilevato che l’appellante non si è confrontato con le statuizioni della sentenza di primo grado, relative alla resistenza a pubblico ufficiale poste in essere dall’imputato nel corso della sua identificazione (a seguito del rinvenimento di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente).
Il difensore ha, tuttavia, dedotto nell’atto di appello che la violenza sarebbe stata posta in essere dall’imputato solo una volta compiuta l’identificazione a mezzo della consegna del proprio documento, e, dunque, non avrebbe assunto un’efficacia oppositiva all’atto degli operanti.
Sul punto la sentenza di primo grado non si pronuncia e, dunque, il controllo di legalità invocato dall’appellante non può essere dichiarato inammissibile, in quanto la censura proposta dall’appellante evidenzia uno stretto nesso tra contenuti della decisione impugnata e richiesta di modifica, che ha, peraltro, ad oggetto una questione non compiutamente esaminata dalla sentenza di primo grado.
Anche il giudizio di aspecificità del secondo motivo di appello non è conforme al parametro enunciato dall’art. 581, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
Con questo motivo il difensore ha dedotto la sussistenza della causa di non punibilità dell’art. 393-bis cod. pen. in forma putativa (in ragione del numero di agenti che hanno inseguito l’imputato per ottocento metri) e la Corte di appello ha ritenuto il motivo aspecifico, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, che, tuttavia, non esamina il profilo della scriminante putativa.
Anche sul punto la Corte di appello, pur evocando la categoria dell’aspecificità, ha dichiarato inammissibile l’appello sulla base di considerazioni relative, in sostanza, alla ritenuta manifesta infondatezza dell’impugnazione proposta.
L’appellante, dunque, ha dedotto censure strettamente collegate all’accertamento della sentenza impugnata, ne ha indicato il preciso fondamento fattuale e giuridico, e, pertanto, la loro fondatezza di tali motivi di impugnazione non può essere delibata in limine litis.
Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso il 07/02/2024.