Specificità del Ricorso: la Cassazione Dichiara un Appello Inammissibile
Il principio di specificità del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema processuale. Un’impugnazione, per essere esaminata nel merito, non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve articolare critiche precise e pertinenti alla decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo concetto, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per la mancanza di tali requisiti, offrendo importanti spunti di riflessione per operatori del diritto e cittadini.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente aveva basato la sua impugnazione su un unico motivo, relativo alla valutazione della prova riguardante l’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della sua condotta. La difesa sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito avessero errato nel ricostruire il suo stato psicologico al momento dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 giugno 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata, poiché ha riscontrato un vizio preliminare e insuperabile: la violazione del principio di specificità del ricorso. Oltre a questa statuizione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità del Ricorso
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche, e si concentrano su due aspetti cruciali che rendono un ricorso inammissibile.
La Genericità e la Mancanza di Correlazione
In primo luogo, i giudici hanno evidenziato che il motivo presentato era privo di “concreta specificità”. La critica non era solo generica e indeterminata, ma soprattutto mancava di una reale correlazione con le complesse argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non poteva ignorare le dettagliate spiegazioni fornite dalla Corte d’Appello, ma avrebbe dovuto contestarle punto per punto. Un ricorso che non si confronta con la motivazione del provvedimento che attacca è un ricorso sterile e, quindi, inammissibile.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Cassazione
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come le doglianze difensive, in realtà, mirassero a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di attività, però, è preclusa al giudice di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare le prove equivale a chiederle di svolgere un compito che non le compete, rendendo il ricorso non consentito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza, pur nella sua sinteticità, lancia un messaggio inequivocabile: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. È necessario, invece, individuare i vizi specifici – di violazione di legge o di motivazione – che inficiano la decisione, argomentandoli in modo puntuale e pertinente. Per gli avvocati, ciò significa un onere di diligenza ancora maggiore nella preparazione dell’atto; per i cittadini, è la conferma che l’accesso alla giustizia di ultima istanza è subordinato al rispetto di regole precise, pensate per garantire l’efficienza e la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Quando un ricorso alla Corte di Cassazione è considerato privo di specificità?
Un ricorso è considerato non specifico quando i motivi sono generici, indeterminati e, soprattutto, non si confrontano direttamente con le argomentazioni logico-giuridiche esplicitate nella sentenza che si sta impugnando.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione, come ribadito in questa ordinanza, non può effettuare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è giudicare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non il merito della vicenda (giudizio di fatto).
Cosa accade se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35979 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOVI SAD( SERBIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria presentati nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova dell’elemento soggettivo, è privo di concreta specificità e non consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione);
ritenuto che la inammissibilità originaria del motivo di ricorso precluda l’esame del motivo contenuto nella memoria del 28 maggio 2024;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.