Specificità del Ricorso: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Ammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un principio fondamentale in materia di impugnazioni è la specificità del ricorso, un requisito essenziale per consentire al giudice di comprendere le censure mosse a una decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7489/2024) ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di tale requisito porti a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Meramente Ripetitivo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio, ovvero la quantificazione della pena inflitta. Tuttavia, invece di elaborare una critica puntuale alle motivazioni dei giudici di secondo grado, la difesa si era limitata a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e disattese nel precedente grado di giudizio. Questo approccio ha posto le basi per la decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (la correttezza della pena), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: La Cruciale Importanza della Specificità del Ricorso
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso siano specifici. Ma cosa significa, in concreto, ‘specificità’?
I giudici hanno chiarito che la mancanza di specificità del ricorso non si manifesta solo con la genericità o l’indeterminatezza delle censure. Essa emerge anche, e soprattutto, quando manca una correlazione critica tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, il ricorrente non può ignorare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. È tenuto a ‘smontare’ punto per punto le argomentazioni della decisione che contesta, evidenziandone i presunti vizi.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano ‘ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici’, le doglianze difensive. La mera riproposizione di tali doglianze in sede di legittimità, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza d’appello, trasforma il ricorso in un atto privo della necessaria specificità, condannandolo inevitabilmente all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un’impugnazione: un ricorso non è una semplice ripetizione di lamentele. Deve essere un’analisi critica, strutturata e puntuale, che dialoghi direttamente con la decisione che si intende contestare. Per la difesa, ciò significa che ogni atto di appello o di ricorso per cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la costruzione di argomentazioni nuove o, quantomeno, formulate in modo da confutare specificamente il ragionamento del giudice. Ignorare questo approccio non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della decisione, ma espone anche il proprio assistito a ulteriori costi e sanzioni.
 
Cosa significa che un ricorso è privo di ‘specificità’?
Significa che non contiene un’analisi critica e dettagliata delle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a essere generico o a ripetere motivi già presentati e respinti in gradi di giudizio precedenti.
Qual è la conseguenza della mancanza di specificità in un ricorso per cassazione?
La conseguenza, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 581 del codice di procedura penale, è che il ricorso viene dichiarato inammissibile e, quindi, non viene esaminato nel merito dalla Corte.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7489  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 5 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 6, n. 21498 del 31/10/2018, dep. 2019, Campanale, Rv. 275736), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.