Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7845 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7845 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a PALERMO il 23/11/1967
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 54 e 131-bis cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., sono anche manifestamente infondati;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 – 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 – 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. V – VII sull’art. 54 cod. pen.; pagg. VII – IX sull’art. 131-bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.