Specificità del Ricorso: Quando un’Impugnazione è Troppo Generica?
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 34853/2024, è tornata a ribadire un principio cardine del diritto processuale penale: la necessità della specificità del ricorso. Senza questo requisito, l’atto di impugnazione è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. L’analisi di questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere come redigere un ricorso efficace e quali errori evitare per non veder vanificata la propria azione difensiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’oggetto della contestazione era molto preciso: la quantificazione della pena. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione da parte dei giudici di secondo grado nel determinare l’entità della sanzione da applicare. La difesa, quindi, non contestava la colpevolezza, ma mirava a ottenere una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Specificità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda interamente sulla violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone, appunto, la specificità del ricorso. Secondo i giudici supremi, il motivo di ricorso presentato era ‘eminentemente generico’. In altre parole, l’atto si limitava a denunciare una generica erroneità della sentenza impugnata, senza però fornire gli elementi concreti e specifici su cui si basava tale censura. Il ricorso era privo di ‘reali censure’, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla decisione precedente.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in modo puntuale quali fossero gli elementi trascurati o mal valutati dai giudici di merito nella quantificazione della pena. Non è sufficiente affermare che la pena è ingiusta o che la motivazione è carente; è indispensabile spiegare perché, confrontandosi criticamente con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. La mancanza di questa analisi critica trasforma il ricorso in una mera lamentela, priva della struttura tecnica necessaria per essere esaminata. L’inammissibilità è, in questi casi, una conseguenza inevitabile, che comporta non solo l’impossibilità di una revisione del giudizio ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza l’importanza di un approccio rigoroso e dettagliato nella redazione degli atti di impugnazione. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà e la funzionalità del sistema giudiziario. Per gli avvocati, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere costruito come una critica argomentata e puntuale alla decisione che si intende contestare, indicando con precisione le ragioni di fatto e di diritto che la sostengono. Per gli imputati, la decisione evidenzia come un’impugnazione presentata senza la dovuta diligenza tecnica non solo non porta al risultato sperato, ma può anche generare ulteriori conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito della specificità previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Era formulato in modo troppo generico, limitandosi a denunciare l’erroneità della sentenza senza indicare gli elementi specifici a sostegno della critica.
Qual era l’oggetto della contestazione nel ricorso?
Il ricorso contestava la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena stabilita dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34853 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso -con si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena- è inammissibile perché privo dei contenuti necessari per far ritenere la sussistenza del requisito della specificità siccome prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, risolvendosi in una eminentemente generica denuncia di erroneità e della sentenza impugnata priva di reali censure, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.