Specificità del Ricorso: Quando un’Impugnazione è Inefficace
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 24188/2024, offre un importante chiarimento su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità del ricorso. Questo requisito fondamentale stabilisce che un’impugnazione, per essere valida, non può essere generica, ma deve contenere critiche precise e pertinenti rivolte contro la decisione che si intende contestare. La pronuncia in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto proprio per la violazione di tale principio.
Il Contesto del Caso: La Richiesta di Liberazione Anticipata
La vicenda trae origine dalla richiesta di un detenuto di ottenere il beneficio della liberazione anticipata, una misura che consente una riduzione della pena per i condannati che dimostrano una partecipazione attiva al percorso rieducativo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva respinto la sua istanza con un’ordinanza del 19 gennaio 2024.
La motivazione del diniego era chiara: una parte del semestre di detenzione per cui si chiedeva il beneficio era già stata oggetto di valutazione in una precedente ordinanza. La restante frazione di tempo, invece, non raggiungeva la soglia minima di sei mesi richiesta dalla legge per poter essere considerata ai fini della concessione della liberazione anticipata. In sostanza, il periodo di pena da valutare era insufficiente.
La Decisione della Cassazione e la Specificità del Ricorso
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando come i motivi addotti fossero privi del requisito della specificità.
Analisi dei Motivi del Ricorrente
Il ricorrente, nelle sue argomentazioni, si è limitato a dedurre che un precedente provvedimento, risalente al 28 novembre 2019, non gli era mai stato notificato. Secondo la Corte, questa doglianza era del tutto slegata dal nucleo della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, non ha spiegato in che modo la mancata notifica di un atto di quasi cinque anni prima potesse viziare la logica e la correttezza dell’ordinanza del 2024, che si basava su un calcolo matematico del periodo di detenzione utile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha affermato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non si confronta con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Impugnare un provvedimento significa criticarne il ragionamento, non sollevare questioni irrilevanti o non pertinenti. La specificità del ricorso impone all’appellante di indicare con precisione quali parti della sentenza contesta e per quali ragioni giuridiche, creando un dialogo diretto con le motivazioni del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, questo dialogo è mancato completamente. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un’impugnazione: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È necessario costruire un’argomentazione tecnica, puntuale e pertinente, che demolisca, punto per punto, le fondamenta giuridiche della decisione che si attacca. Un ricorso generico, che non entra nel merito delle ragioni del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre all’imposizione di sanzioni economiche. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà ed efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito della specificità. Le argomentazioni presentate non si confrontavano con il percorso logico del provvedimento impugnato e sollevavano una questione (la mancata notifica di un vecchio atto) senza spiegare come ciò potesse inficiare la decisione attuale.
Qual era il motivo per cui il Tribunale di Sorveglianza aveva negato la liberazione anticipata?
Il Tribunale aveva negato il beneficio perché una parte del semestre in esame era già stata valutata in una precedente ordinanza, e la parte residua era di durata inferiore ai sei mesi, rendendola insufficiente per una nuova valutazione ai fini della liberazione anticipata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legg in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato – che ha evidenziato che una parte del semestre per cui è stata chiesta la liberazione anticipata era gi stata valutata con precedente ordinanza e l’ulteriore parte del semestre non arriva a sei mes talchè è insufficiente per essere valutata – e si limitano a dedurre, senza spiegare in che mod ciò contribuisca viziare il provvedimento impugnato che il precedente provvedimento del 28 novembre 2019 non era stato notificato al ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.