Specificità del Ricorso: Quando un Appello Viene Dichiarato Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2024 ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità del ricorso non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per la sua ammissibilità. Senza un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, il ricorso rischia di essere respinto prima ancora di entrare nel merito. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia. La ricorrente contestava la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado in relazione al giudizio sulla sua responsabilità penale. Il suo ricorso, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, che ne ha valutato i requisiti di ammissibilità.
L’Analisi della Corte e la Mancanza di Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda sull’articolo 581 del codice di procedura penale: il motivo presentato era privo della necessaria specificità. I giudici hanno osservato che il ricorso non era altro che una mera riproposizione delle doglianze già sollevate con l’atto di appello.
La ricorrente, infatti, non si era confrontata con le argomentazioni elaborate dai giudici della Corte d’Appello. Invece di contestare punto per punto le ragioni della decisione di secondo grado, si era limitata a reiterare le proprie difese, ignorando completamente il percorso logico-giuridico seguito dalla corte territoriale per arrivare alla condanna. Questo comportamento processuale, secondo la Cassazione, equivale a presentare un ricorso generico e indeterminato, viziato da una mancanza di correlazione con la decisione che si intende impugnare.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di specificità non si manifesta solo con l’indeterminatezza del motivo, ma anche quando manca una reale correlazione tra le complesse ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, chi ricorre non può ignorare le spiegazioni fornite dal giudice precedente, ma deve analizzarle e criticarle puntualmente.
I giudici di merito, nel caso specifico, avevano ampiamente esaminato e motivatamente respinto le argomentazioni difensive. Riproporle identiche in Cassazione, senza aggiungere nuovi elementi critici, si traduce in un vizio insanabile che conduce all’inammissibilità. La Corte richiama anche un proprio precedente (sentenza n. 43427 del 2016), consolidando l’orientamento secondo cui un ricorso ‘fotocopia’ dell’appello non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ha conseguenze pratiche rilevanti. Chiunque intenda impugnare una sentenza penale deve redigere un atto che non sia una semplice ripetizione delle difese precedenti. È indispensabile un’analisi critica, dettagliata e mirata delle motivazioni della sentenza che si contesta. In mancanza di questo sforzo argomentativo, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questo principio serve a garantire la serietà delle impugnazioni e a evitare un sovraccarico del sistema giudiziario con ricorsi palesemente infondati o non adeguatamente strutturati.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò si verifica quando il ricorso non analizza criticamente le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere ‘specifico’?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a una critica generica, ma deve indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto per cui contesta la decisione precedente, creando una correlazione diretta tra le argomentazioni della sentenza impugnata e i motivi dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TANDAREI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, è privo dei requisiti d specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quant non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le doglianze difensive formulate con l’atto di appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente