Specificità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La legge richiede rigore e precisione, e un recente provvedimento della Suprema Corte lo ribadisce con forza. L’ordinanza in esame sottolinea un principio cardine della procedura penale: la specificità del ricorso. Senza questo requisito, l’impugnazione non supera neanche il primo vaglio di ammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un ricorso ‘generico’ è destinato a fallire.
Il Fatto: Un Ricorso Contro una Sentenza di Appello
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui sono state formulate le contestazioni si è rivelato fatale per l’esito del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte e la Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione, cioè se l’imputato fosse colpevole o innocente, ma in un vizio formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era totalmente privo dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità non si manifesta solo nella genericità o indeterminatezza dei motivi, ma anche nell’assenza di una reale correlazione tra le argomentazioni difensive e la complessa motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, non basta lamentarsi genericamente della decisione, ma è necessario ‘smontare’ punto per punto il ragionamento dei giudici di merito, evidenziando errori logici o giuridici precisi.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Suprema Corte ha individuato diverse ragioni precise per la sua decisione. In primo luogo, il ricorso si limitava a criticare in modo generico l’uso della cosiddetta ‘motivazione per relationem’ da parte dei giudici di merito, senza specificare dove e come questa tecnica fosse stata utilizzata in modo illegittimo. In secondo luogo, e questo è un punto cruciale, l’atto di impugnazione non si confrontava affatto con l’autonomo apparato argomentativo sviluppato dalla Corte d’Appello, che aveva ampiamente vagliato e motivatamente respinto le tesi difensive.
I giudici di legittimità hanno notato che le doglianze presentate in Cassazione erano una mera ‘riproduzione’ di quelle già sollevate e disattese in appello. Questo comportamento processuale è inammissibile, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono semplicemente riproporre le stesse argomentazioni, ma una sede in cui si devono denunciare vizi specifici della sentenza impugnata. Di fronte a questa palese carenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in commento offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario in Cassazione. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo che ignora le ragioni del giudice. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della decisione precedente e costruire argomenti puntuali che ne mettano in luce le specifiche falle logiche o giuridiche. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, il ricorso sarà non solo respinto, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere economico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò accade quando i motivi sono generici, indeterminati, non si confrontano con le ragioni della sentenza impugnata o si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono avere ‘specificità’?
Significa che le contestazioni non possono essere vaghe, ma devono indicare in modo preciso e dettagliato le parti della sentenza che si criticano e le ragioni giuridiche o logiche di tale critica. È necessario creare una correlazione diretta tra i motivi del ricorso e la motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazi in ordine alla penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità pr pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avreb fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla conso giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l’autonomo appar argomentativo di cui è indiscutibilmente dotata la sentenza impugnata;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, n. 24562 del 18/4/ Montebello, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti Rv. 276535), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in que sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.