Specificità del Ricorso: Quando un Appello è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla specificità del ricorso, un requisito fondamentale nel processo penale. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario, invece, formulare una critica precisa e argomentata, pena l’inammissibilità dell’atto. Vediamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso concreto.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il suo obiettivo era contestare la decisione dei giudici di secondo grado, basando la propria difesa su presunte violazioni di legge.
Tuttavia, il ricorso proposto è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che ne ha analizzato i requisiti formali e sostanziali prima di poterne esaminare il merito.
La Decisione della Corte e la Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, i motivi presentati dal ricorrente erano privi della necessaria specificità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni alla base della sua decisione, fornendo chiari parametri per comprendere il concetto di specificità del ricorso.
In primo luogo, la mancanza di specificità non riguarda solo la genericità intrinseca delle argomentazioni, ma anche la loro incapacità di confrontarsi realmente con la sentenza impugnata. Il ricorso, infatti, deve instaurare un dialogo critico con le motivazioni del giudice precedente. Quando questo dialogo manca e l’impugnazione risulta ‘apparente’, ovvero non correlata alla complessità della decisione criticata, essa perde la sua funzione tipica.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato che le doglianze difensive erano una mera riproposizione di argomentazioni già ampiamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Ripetere gli stessi punti senza contestare specificamente il ragionamento con cui sono stati rigettati non costituisce un motivo valido di ricorso per cassazione.
Infine, la Corte ha sottolineato che il ricorso tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti (‘ricostruzione dinamica della fattispecie concreta’), un’operazione preclusa nel giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma valuta solo la corretta applicazione della legge.
Citando un precedente giurisprudenziale (Sez. 2, n. 24302 del 2017), la Corte ha ribadito che le doglianze difensive già respinte nel merito, se riproposte in Cassazione senza specifici argomenti contro la decisione impugnata, rendono il ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La specificità del ricorso non è una mera formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Un ricorso efficace deve essere un atto mirato, che isola i punti deboli della motivazione della sentenza precedente e li contesta con argomenti logici e giuridici pertinenti. La semplice ripetizione di tesi già sconfitte o la richiesta di una nuova valutazione dei fatti si traducono non solo nell’inammissibilità del ricorso, ma anche in una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. I motivi erano generici, non si confrontavano criticamente con la sentenza impugnata e si limitavano a riproporre doglianze già respinte nel precedente grado di giudizio.
Cosa si intende per mancanza di specificità ‘estrinseca’ del ricorso?
Significa che i motivi del ricorso sono ‘apparenti’ perché non vi è correlazione tra le argomentazioni proposte e la complessità delle ragioni esposte nella decisione impugnata. In pratica, il ricorso non svolge la sua funzione di critica argomentata al provvedimento che contesta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6457 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 23/12/1989
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 56 cod. peri., è privo dei requisiti di specificità previsti, pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.