Specificità del Ricorso: Quando un’Impugnazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul requisito della specificità del ricorso nel processo penale. Un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati; deve, invece, dialogare criticamente con la decisione che si intende contestare. In caso contrario, come dimostra questo caso, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, che chiude le porte a un esame di merito e comporta conseguenze economiche per il ricorrente. Approfondiamo la vicenda e i principi di diritto applicati.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di una Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile il suo appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e la violazione di diverse norme procedurali e convenzionali, tra cui quelle relative all’individuazione fotografica.
Tuttavia, il fulcro del problema non risiedeva tanto nel merito delle questioni sollevate, quanto nel modo in cui sono state presentate alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e la Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e procedurale: i motivi presentati erano generici e non specifici. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice del gravame, senza confrontarsi in modo puntuale e critico con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Questo vizio procedurale, definito come mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e la decisione contestata, è sanzionato dall’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale con l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte fonda la sua decisione su principi consolidati. In primo luogo, viene ribadito che un ricorso è generico quando si fonda su argomenti che non sono nuovi, ma che ricalcano le stesse doglianze già esaminate e rigettate nel grado precedente, senza aggiungere elementi critici specifici contro la motivazione del provvedimento impugnato.
In secondo luogo, la Corte richiama un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2017), secondo cui l’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nel provvedimento che si contesta. In altre parole, più una sentenza è argomentata, più l’appello deve essere dettagliato nel criticare quelle argomentazioni. Non basta dissentire; è necessario spiegare perché, punto per punto, la decisione del giudice precedente sarebbe errata in fatto o in diritto.
Di conseguenza, la Corte ha rilevato che l’appello iniziale era stato correttamente dichiarato inammissibile e, di riflesso, anche il successivo ricorso in Cassazione, basato sulle medesime carenze, non poteva che subire la stessa sorte.
Le Conclusioni
L’ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una decisione giudiziaria. La redazione di un atto di appello o di un ricorso non può essere un mero esercizio di stile o la ripetizione di lamentele già espresse. È un’attività tecnica che richiede un’analisi approfondita della sentenza che si attacca, individuandone i punti deboli e costruendo un’argomentazione critica e pertinente. La mancanza di questa specificità non è un vizio formale di poco conto, ma un difetto sostanziale che preclude l’accesso a un ulteriore grado di giudizio. Le conseguenze, come in questo caso, sono la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si aggiungono alla definitività della condanna subita.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le motivazioni della decisione impugnata.
Cosa si intende per “specificità del ricorso” secondo questa ordinanza?
Per “specificità del ricorso” si intende l’obbligo per l’appellante di enunciare e argomentare esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che fondano la decisione impugnata. Non basta dissentire, ma occorre dimostrare perché il ragionamento del giudice precedente è errato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40918 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., 3 Cost. e 6 C.E.D.U., il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine all’individuazione fotografica è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, e le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione;
che, la Corte d’appello facendo corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale “l’appello al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto p fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugNOME“(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01) ha dichiarato l’inammissibilità del gravame;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024