Specificità del Ricorso: Quando un’Impugnazione è Inammissibile
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un principio fondamentale in questo ambito è la specificità del ricorso, un requisito essenziale per l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di un confronto diretto con la decisione impugnata possano portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto le porte a un’ulteriore valutazione del caso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte di Appello. Il ricorrente basava la sua difesa principalmente su due motivi. Con il primo, lamentava la mancata motivazione in merito alla sua richiesta di una perizia grafica, ritenuta fondamentale per l’accertamento della responsabilità. Con il secondo motivo, criticava in modo generico la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, sostenendo che non fosse possibile individuare i criteri logici seguiti per giungere alla condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non soddisfacevano i requisiti minimi di legge, in particolare quelli dettati dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità del Ricorso
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziando per ciascuno le ragioni della loro inammissibilità. L’analisi dei giudici supremi è un vero e proprio manuale su come NON redigere un atto di impugnazione.
Primo Motivo: La Richiesta Tardiva e Inutile della Perizia
La Corte ha sottolineato che il primo motivo era totalmente privo di concretezza. In primo luogo, la richiesta di una perizia grafica non era mai stata avanzata durante il processo di primo grado, ma solo in appello. In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, il ricorrente non si era confrontato con la motivazione specifica della Corte di Appello su quel punto. I giudici di secondo grado avevano infatti chiarito che la perizia sarebbe stata del tutto inutile, data la presenza di dichiarazioni della persona offesa ritenute pienamente credibili e lineari. Il ricorso, invece di contestare la logicità di questa argomentazione, si era limitato a riproporre la richiesta, ignorando le ragioni del diniego. Questo dimostra una mancanza di correlazione tra le critiche mosse e la decisione impugnata.
Secondo Motivo: La Genericità delle Censure
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per la sua estrema genericità. Il ricorrente si era limitato ad affermare che non era possibile comprendere i criteri di valutazione delle prove, senza però indicare quali fossero le presunte illogicità o le contraddizioni nella motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso efficace, spiegano i giudici, deve enunciare puntualmente le ragioni di diritto che lo giustificano e i riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Non è sufficiente una critica generale, ma è necessario un confronto serrato e specifico con gli argomenti sviluppati dal giudice che ha emesso la sentenza.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale: un’impugnazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma una critica ragionata e specifica della decisione che si contesta. Per avere successo, un ricorso deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni punto per punto. La mancanza di specificità del ricorso lo condanna a essere una sterile doglianza, destinata a essere dichiarata inammissibile. La decisione comporta, oltre al pagamento delle spese processuali, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non enuncia puntualmente le ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione e non si confronta specificamente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a critiche indeterminate.
È possibile chiedere l’espletamento di una perizia per la prima volta in appello?
Sebbene sia possibile, la Corte d’Appello può ritenerla inammissibile o inutile. In questo caso, la Corte ha ritenuto la richiesta di perizia grafica inutile perché le dichiarazioni della persona offesa erano state giudicate credibili e sufficienti a fondare la decisione, e il fatto che non fosse stata richiesta in primo grado ha ulteriormente indebolito la posizione del ricorrente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BETTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di accertamento della responsabilità, con particolare riferimento alla omessa motivazione in ordine al motivo di appello che richiedeva l’espletamento di perizia grafica, risulta del tutto privo di concreta specificità non confrontandosi con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto, che ha chiarito come tale richiesta non solo non era stata in alcun modo proposta in primo grado (come emergeva senza alcun dubbio dai verbali del procedimento), ma risultava del tutto inutile nel caso di specie attese le credibili e lineari dichiarazioni della persona offesa;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e seg.);
considerato che anche il secondo motivo di ricorso è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che non sarebbe possibile individuare nell’ambito della motivazione quali criteri siano stati adottati nella valutazione delle prove acquisite, senza effettivamente confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte di appello nel ricostruire gli elementi di prova che hanno condotto alla affermazione di responsabilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 novembre irrrarzty 2025.