Specificità del Ricorso: La Cassazione Dichiara Inammissibile un Appello Generico
L’ordinanza n. 31633/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità del ricorso. Senza questo requisito, l’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere perché un ricorso non può essere una mera riproposizione di argomenti già discussi.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo. La difesa, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, le censure riguardavano due aspetti: l’idoneità della minaccia contestata e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: Il Principio di Specificità del Ricorso
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della pronuncia risiede nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso siano specifici. Questo significa che non basta dissentire genericamente dalla sentenza, ma è necessario articolare critiche precise e pertinenti.
La Mancanza di Correlazione tra Ricorso e Sentenza
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la mancanza di specificità del ricorso non si manifesti solo nella genericità o indeterminatezza delle censure, ma anche, e soprattutto, nell’assenza di una reale correlazione tra le argomentazioni difensive e la complessità delle motivazioni esposte nella decisione impugnata. In altre parole, il ricorrente non può ignorare le ragioni fornite dal giudice precedente, ma deve confrontarsi criticamente con esse, pena il vizio di mancanza di specificità.
Le Motivazioni
La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, i giudici di merito (primo grado e appello) avevano già ampiamente vagliato e motivatamente respinto le doglianze difensive. Il ricorso presentato in Cassazione si limitava a riproporre le medesime argomentazioni, senza aggiungere nuovi profili di criticità e senza confrontarsi con le puntuali risposte già fornite dalla Corte d’Appello. Questo modo di procedere trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare una revisione critica della decisione impugnata. Citando precedenti pronunce delle Sezioni Unite, la Corte ha rafforzato il concetto che l’appello deve contenere una critica argomentata e specifica, non una semplice riedizione di lamentele già esaminate. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale: la redazione di un ricorso, specialmente per Cassazione, richiede un lavoro di analisi approfondito e mirato. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice abbia errato nel suo ragionamento giuridico e fattuale. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che deve essere esercitato in modo costruttivo e pertinente per poter essere considerato ammissibile.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato privo di specificità?
Un ricorso è privo di specificità quando è generico, indeterminato o, soprattutto, quando non si confronta criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
Perché non è sufficiente riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni dell’appello?
Non è sufficiente perché il ricorso deve contestare specificamente gli errori logici e giuridici della decisione impugnata. Ripetere argomenti che i giudici d’appello hanno già valutato e respinto con una motivazione adeguata non costituisce una critica specifica alla sentenza, ma una mera reiterazione, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31633 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza de motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sia in relazione all’idoneità della minaccia che con riguardo alla mancata applicazione della causa di n punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificit a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manca di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2 Tushaj, Rv. 266590 – 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv 244274), le doglianze difensive dell’appello, genericamente riproposte in que sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.