Specificità del Ricorso: Quando un Appello Viene Respinsa Prima Ancora di Iniziare
Nel processo penale, presentare un ricorso non è sufficiente per ottenere una revisione della propria condanna. È fondamentale che l’atto di impugnazione sia redatto nel rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Tra questi, la specificità del ricorso assume un ruolo centrale, come ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30740 del 2024. Questo provvedimento ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico e privo di critiche puntuali sia destinato a essere dichiarato inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che ha proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha contestato la correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile. Tuttavia, il ricorso è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che ne ha valutato preliminarmente i requisiti di ammissibilità.
Il Principio della Specificità del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione debba contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta affermare che la sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare perché è sbagliata, punto per punto, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che il ricorso era basato su “deduzioni generiche”, senza una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” e senza “congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. Questo difetto di specificità del ricorso ha impedito al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i reali vizi contestati e di esercitare il proprio sindacato.
L’Effetto Devolutivo e le Sue Implicazioni
La Corte ha inoltre richiamato l’articolo 597, comma 1, del codice di procedura penale, che disciplina il cosiddetto “effetto devolutivo” dell’impugnazione. Questo principio limita la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Se un motivo è generico o assente, quel punto della sentenza non viene trasferito all’esame del giudice superiore e si considera come accettato. Di conseguenza, presentare un ricorso vago equivale, di fatto, a una rinuncia a contestare specifici capi o punti della decisione, impedendo all’imputato di dolersi successivamente di un’omessa motivazione su tali aspetti.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di una chiara violazione dei requisiti procedurali. Il ricorso è stato giudicato del tutto privo della specificità richiesta, trasformandosi in una critica astratta e non in un’analisi mirata della sentenza impugnata. Secondo la Corte, un’impugnazione efficace deve consentire al giudice di “individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Quando ciò non avviene, l’atto non può essere preso in considerazione.
La Cassazione, richiamando anche un precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 5097/1991), ha sottolineato come la rinuncia a specificare uno o più motivi di appello limiti la cognizione del giudice, con la conseguenza che l’imputato non può lamentarsi in Cassazione di una mancata motivazione su punti che non ha adeguatamente sollevato in precedenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore tecnico e precisione argomentativa. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema giudiziario, evitando ricorsi pretestuosi e focalizzando l’attenzione del giudice solo sulle questioni giuridiche e fattuali realmente controverse.
Per quale motivo principale un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero se presenta deduzioni generiche senza enunciare in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Cosa si intende per “effetto devolutivo” dell’impugnazione?
L’effetto devolutivo, ai sensi dell’art. 597, comma 1, c.p.p., significa che la cognizione del giudice dell’impugnazione è circoscritta esclusivamente ai punti della decisione che sono stati specificamente contestati nei motivi proposti con il ricorso.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, nel caso specifico pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30740 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntual enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consent giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il pr sindacato;
che, peraltro, ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l’ devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti;
che, dunque, la rinuncia a uno o più motivi di appello produce l’effett limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai qu riferiscono i rimanenti motivi, con la conseguenza che l’imputato non può doler con il ricorso per cassazione, dell’omessa motivazione in ordine ai motivi ogg della rinuncia (cfr. Sez. 6, n. 5097 del 07/12/1990, dep. 1991, Iozzo, Rv. 1901
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.